[1]Tutti i convogli che arrivano nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, con merci destinate per l'altro Stato, devono essere accompagnati da liste di carico indicanti tutte le merci ed oggetti portati dai convogli medesimi, ad eccezione dei bagagli dei viaggiatori.

[2]Le dette liste dovranno consegnarsi, subito dopo l'arrivo del convoglio, all'ufficio doganale o daziario, rispettivamente, con tutti i documenti di scorta prescritti, e saranno stese nel modo e nel numero stabilito dalle rispettive Amministrazioni, che sara', possibilmente, uniforme per ambedue gli uffici.

Testo vigente dal 27 luglio 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1883-07-15;1503~art20 · fonte del testo

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