[1]Tutti i convogli che arrivano nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, con merci destinate per l'altro Stato, devono essere accompagnati da liste di carico indicanti tutte le merci ed oggetti portati dai convogli medesimi, ad eccezione dei bagagli dei viaggiatori.
[2]Le dette liste dovranno consegnarsi, subito dopo l'arrivo del convoglio, all'ufficio doganale o daziario, rispettivamente, con tutti i documenti di scorta prescritti, e saranno stese nel modo e nel numero stabilito dalle rispettive Amministrazioni, che sara', possibilmente, uniforme per ambedue gli uffici.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
