[1]Gli impiegati e le loro famiglie, nell'occasione del primo stabilimento, godranno, per parte dello Stato in cui e' situata la stazione internazionale, della franchigia da qualsiasi diritto di dogana o daziario per i mobili ed effetti d'uso ed usati, e per le uniformi ed armi, destinati ad esclusivo loro uso.
[2]Saranno pure esenti da ogni diritto d'entrata o d'uscita, i mobili, attrezzi, utensili, registri, formulari, ecc., occorrenti agli uffici suddetti.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
