Per effetto dell'applicazione dei regolamenti doganali e della competenza e procedura per le contravvenzioni, le stazioni ove si trovano gli uffici doganali riuniti, come pure il tronco di strada ferrata fra esse stazioni e il confine, si considerano come esistenti nello Stato dal quale dipendono gli uffici doganali o daziari.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
