La visita dei bagagli, compresovi il piccolo bagaglio a mano dei viaggiatori e le relative operazioni doganali, saranno eseguite simultaneamente dai due uffici nella sala comune a cio' destinata, e subito dopo l'arrivo dei convogli, affinche' sia possibile il pronto proseguimento dei suddetti oggetti e viaggiatori colla medesima corsa.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
