[1]La presente convenzione entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione, e durera' fino al 31 dicembre 1884, ma continuera' ad essere in vigore di anno in anno, salvo disdetta o domanda di revisione dell'una o dell'altra delle parti contraenti, da notificarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno.
[2]In forza della medesima restano abrogate le norme provvisorie di servizio adottate con protocollo dell'8 settembre 1876 riguardo alla dogana internazionale di Chiasso.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
