[1]Gli uffici doganali riuniti saranno fregiati esternamente degli stemmi dei rispettivi Stati e delle corrispondenti iscrizioni.
[2]Il personale dei medesimi potra' portare la divisa e l'armamento prescritti dai rispettivi regolamenti, eccettuato il moschetto, del quale non potranno andare armati se non per la scorta dei convogli, ovvero, in tempo di notte, per la sorveglianza delle merci e della cassa.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
