[1]Gli uffici riuniti potranno rilasciarsi reciprocamente dei certificati di entrata e di uscita delle merci.
[2]Nessuno dei due uffici potra' accordare lo svincolo delle garanzie che sieno state fornite per l'uscita dal proprio Stato delle merci in transito, o per la riesportazione dei depositi doganali (entrepots), ne' le restituzioni di dazio od altre agevolezze concesse dalle rispettive leggi alla esportazione, prima che siagli provato dall'ufficio dell'altro Stato che la merce e' stata presentata a quest'ultimo ufficio.
[3]I detti certificati saranno rilasciati in forma sommaria, cioe' per mezzo di semplici annotazioni sui documenti di scorta dell'altro ufficio.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
