[1]Gli uffici riuniti potranno rilasciarsi reciprocamente dei certificati di entrata e di uscita delle merci.

[2]Nessuno dei due uffici potra' accordare lo svincolo delle garanzie che sieno state fornite per l'uscita dal proprio Stato delle merci in transito, o per la riesportazione dei depositi doganali (entrepots), ne' le restituzioni di dazio od altre agevolezze concesse dalle rispettive leggi alla esportazione, prima che siagli provato dall'ufficio dell'altro Stato che la merce e' stata presentata a quest'ultimo ufficio.

[3]I detti certificati saranno rilasciati in forma sommaria, cioe' per mezzo di semplici annotazioni sui documenti di scorta dell'altro ufficio.

Testo vigente dal 27 luglio 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1883-07-15;1503~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari