Gli uffici doganali riuniti sono autorizzati a disimpegnare il rispettivo servizio ed a procedere alle operazioni doganali per le merci, gli invii postali e gli effetti dei viaggiatori, a norma delle leggi e dei regolamenti del proprio Stato, accordando specialmente pel transito, tutte le facilitazioni conciliabili con l'osservanza delle dette leggi e dei detti regolamenti.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
