[1]Le competenze e facolta' degli uffici doganali riuniti saranno, rispettivamente, quelle di cui godono in Italia gli uffici doganali di prima classe del secondo ordine, in Isvizzera gli uffici doganali principali, salvo a ciascuna Amministrazione il diritto di conferir loro piu' estese facolta', qualora lo creda conveniente.

[2]Gli uffici doganali o daziari intermedi di Maccagno e Pino, riuniti nelle stazioni esistenti fra le stazioni internazionali ed il confine, avranno le attribuzioni che in Italia spettano agli uffici doganali di ultimo ordine ed ultima classe, ed in Isvizzera agli uffici daziari secondari.

[3]Il trasporto delle merci fra le stazioni intermedie e quelle principali internazionali sara' legittimato con bolletta di circolazione o di accompagnamento, per assicurare loro la esenzione dal dazio.

Testo vigente dal 27 luglio 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1883-07-15;1503~art12 · fonte del testo

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