[1]Le Amministrazioni della ferrovia del Gottardo e dell'Alta Italia, e per esse i loro uffici nelle stazioni internazionali, devono impedire, sotto la loro responsabilita', che qualsiasi mercanzia abbandoni la stazione senza che le relative formalita' doganali, italiane o svizzere, siano state adempiute.

[2]Le due Compagnie sono responsabili dell'inosservanza di questa prescrizione, in base alle disposizioni penali della legislazione doganale o daziaria dei due Stati contraenti.

[3]Le due Compagnie dovranno parimenti invigilare, sotto la loro responsabilita', a che i colli che saranno stati deposti nei locali destinati a ricevere le mercanzie arrivate in transito dall'uno degli Stati a destinazione dell'altro, non possano essere ritirati dai detti locali per ricevere un'altra destinazione, senza il consenso espresso degli uffici doganali, o daziari, dei due Stati.

Testo vigente dal 27 luglio 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1883-07-15;1503~art25 · fonte del testo

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