Dall'arrivo nella rispettiva stazione sino alla partenza, le merci sono soggette per il riscontro, scarico, carico e sorveglianza, alle disposizioni dell'ufficio doganale dello Stato nel cui territorio le merci devono entrare, tenuto conto delle legittime esigenze dell'ufficio dell'altro Stato.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
