[1]Sopra istanza delle predette autorita', le autorita' dello Stato in cui e' situata la stazione internazionale dovranno, nei casi di contravvenzione alle prescrizioni doganali dell'altro Stato:
[2]1. Procedere all'audizione dei testimoni e periti;
[3]2. Praticare visite d'ufficio e perquisizioni e certificarne il risultato;
[4]3. Intimare agli incolpati le citazioni e le sentenze delle autorita' dell'altro Stato.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
