[1]Sopra istanza delle predette autorita', le autorita' dello Stato in cui e' situata la stazione internazionale dovranno, nei casi di contravvenzione alle prescrizioni doganali dell'altro Stato:

[2]1. Procedere all'audizione dei testimoni e periti;

[3]2. Praticare visite d'ufficio e perquisizioni e certificarne il risultato;

[4]3. Intimare agli incolpati le citazioni e le sentenze delle autorita' dell'altro Stato.

Testo vigente dal 27 luglio 1883

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1883-07-15;1503~art10 · fonte del testo

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