Gli impiegati superiori di ciascuno degli uffici riuniti, e quelli che saranno a cio' delegati appositamente dalle rispettive autorita', potranno prendere cognizione dei registri, bollettari e analoghi documenti dell'altro ufficio, concernenti il movimento delle merci, e levarne copie ed estratti.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
