Gli uffici doganali o daziari dei due Stati, riuniti nelle predette stazioni internazionali principali ed intermedie, ed in quelle intermedie fra esse stazioni e il confine, si comunicheranno vicendevolmente, nel modo piu' breve, i rilievi sopra i fatti che avessero pregiudicato o potessero pregiudicare gli interessi reciproci, o che portassero violazione ai divieti d'importazione, di esportazione o di transito, congiungendo i loro sforzi allo scopo d'impedire il contrabbando.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
