Art. 42 — Avviso di accertamento
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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12 pronunce che riguardano l’art. 42, dalle Rassegne del Massimario.
L'annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, avendo carattere pregiudiziale, spiega i suoi effetti anche in favore dei soci, anche se questi non abbiano partecipato al giudizio presupposto, ed è pertanto opponibile all'Amministrazione finanziaria, quale parte in causa nel processo con la società.
Art. 42 · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario
In tema di contenzioso tributario, è improponibile l'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di un'associazione non riconosciuta estinta, e il vizio - rilevabile anche d'ufficio - determina, in seno al giudizio di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Art. 42 · Art. 36 c.c. · Art. 382 c.p.c. · Art. 38 c.c.
In tema di delega di firma, il limite di valore cui è ancorata la validità della delega, la cui violazione comporta la nullità dell'accertamento ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispettivamente in materia di imposte sui redditi e di IVA, va determinato, anche alla luce dell'art. 12, commi 2 e 4-bis e dell'abrogato art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di calcolo del valore della controversia, con riguardo al solo importo delle imposte oggetto di recupero, senza considerare sanzioni e accessori, salvo che l'atto riguardi esclusivamente sanzioni, nel qual caso il limite va calcolato sul loro ammontare.
Art. 42 · Art. 56 d.P.R. 633/1972 · Art. 12 Disposizioni sul processo tributario · Art. 4-bis Disposizioni sul processo tributario
In tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori di quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario.
Art. 42 · Art. 111 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 c.p.c.
In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, la sanzione prevista dagli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non trova applicazione con riferimento all'atto di irrogazione delle sanzioni, per il quale vale la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.
Art. 42 · Art. 56 d.P.R. 633/1972
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere incombente all'Amministrazione finanziaria, in presenza di contestazione, mediante la produzione in giudizio di un ordine di servizio meramente confermativo di disposizioni organizzative precedenti, senza produrre quella, tra queste, contenente l'attribuzione del potere di sottoscrivere ad una determinata persona o comunque a chi occupa una determinata posizione nell'organigramma dell'ufficio).
Art. 42 · Art. 57 Accertamento imposte sui redditi
In tema di IVA, la mancata allegazione all'avviso di accertamento di una segnalazione, trasmessa da un ufficio dell'Agenzia delle entrate a quello competente ad emettere l'avviso, non ne determina l'illegittimità, poiché - non avendo la segnalazione alcuna valenza istruttoria, in quanto mero atto interno d'impulso di verifiche e valutazioni da compiersi dall'ufficio ad quem - l'accertamento non si fonda su di essa, ma sugli atti istruttori conseguentemente compiuti (anche rispetto ai documenti trasmessi con la segnalazione), i quali soli, dunque, rilevano ai fini dell'integrazione motivazionale dell'avviso.
Art. 42 · Art. 7 Statuto del contribuente
Non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto ammissibile la produzione in appello delle relazioni degli enti che avevano corrisposto aggi al titolare di una tabaccheria, richiamate, ma non allegate, nell'avviso di accertamento notificatogli).
Art. 42 · Art. 58 Disposizioni sul processo tributario · Art. 61 Disposizioni sul processo tributario
L'Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo cd. cartolare della dichiarazione, può emettere, in luogo della cartella di pagamento, un avviso di accertamento nei confronti del contribuente, il quale non ha ragione di dolersi, essendone garantito maggiormente il diritto di difesa.
Il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all'imposta unica sulle scommesse può essere successivamente utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, essendo valido un atto impositivo emesso sulla base di presunzioni ed elementi probatori raccolti relativamente ad un'altra imposta; spetta, tuttavia, al giudice di merito valutare l'ammissibilità e rilevanza di detti elementi, nonché la loro idoneità a dimostrare che la pretesa dell'amministrazione finanziaria è o meno fondata, con un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato.
Art. 42 · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditi
In caso di contestazione specifica, da parte del contribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale.
Art. 42 · Art. 2697 c.c.
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva.
Art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi "non armonizzati". L'ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il vulnus addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la reductio ad legitimitatem sollecitata attraverso l'additiva prospettata. La genericità del petitum - composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l'uno subordinato all'altro - copre inoltre l'intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016 e ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017 ). Se il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione, va tuttavia rimarcato che nel caso in esame una siffatta implicita subordinazione logica tra i due capi non emerge neppure dal tenore complessivo dell'ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 189 del 2017 ).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 111 cost.
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo…
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 42 e 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernenti gli accertamenti tributari definitivi che possono costituire il presupposto di fatto vincolante per il giudice in caso di responsabilità penale del contribuente, in quanto l'ordinanza di rimessione non motiva in ordine alla pregiudizialità della questione, ne' precisa quali ipotesi di responsabilità penale ricorressero nel caso in esame. Va comunque considerato che la Corte, con sentenza n. 88/82, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento tributario, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati previsti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.
Art. 24 cost. · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 61 Accertamento imposte sui redditi · Art. 60 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2027. 389 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art42 · fonte del testo
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