Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché riesamini la rilevanza della sollevata questione, alla luce della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma nono quater, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (conv. in l. n. 473 del 1994), secondo il quale la nullità della dichiarazione non sottoscritta, prevista dall'art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere sanata se il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente, provvede alla sottoscrizione. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
L'obbligo, autonomo ed esclusivo, di presentare la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta anteriore alla data del fallimento e la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione è una funzione sostitutiva del fallito che la legge tributaria attribuisce al curatore fallimentare nella sua qualità di organo di giustizia nell'interesse della massa dei creditori; in conseguenza, non può dirsi irrazionale la previsione a carico del curatore per l'inadempimento di tale obbligo, della stessa sanzione prevista a carico del contribuente, atteso che tale inadempimento produce comunque a carico dell'Amministrazione finanziaria le conseguenze pregiudizievoli in generale derivanti dalla omessa dichiarazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost).
Art. 3 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 10 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Pur se è innegabile che l'ipotesi della dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta, preceduta dal versamento della ritenuta, è diversa dall'ipotesi della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata dal previo versamento delle somme dovute nei termini prescritti, la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del legislatore, non potendosi comunque equiparare la prima ipotesi a quella della dichiarazione tempestiva e non sembrando irragionevole che il legislatore abbia voluto assoggettare a sanzione il fatto in sé della tardività. È pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971. - cfr.: S. n. 82 del 1989, 128 del 1986; O. nn. 490, 452, 364, 330 del 1987.
Art. 76 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria
È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56 primo comma, 57 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. - O. n. 454/1987
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. O. n. 454/1987.
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale identica ad altre gia` dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalita` di altra disposizione, non si prestano piu` a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione gia` dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per contrasto con i criteri direttivi della legge delega ex art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con il principio di eguaglianza - artt. 76, 77 e 3 Cost. -, essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio 1980 e cioè prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria", rendendosi così necessario l'accertamento della persistente rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
All'obbligo di motivazione delle questioni di legittimita` costituzionale riferite alla Corte, nel duplice aspetto della loro rilevanza nel giudizio a quo e della loro non manifesta infondatezza, non puo` sopperire la semplice indicazione che trattasi di questioni sollevate da una delle parti (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost. dell'art. 46 d.P.R. 29.9.1973 n. 600 che commina le sanzioni per i casi di ammissione, incompletezza ed infedelta` della dichiarazione dei redditi, e dell'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, in quanto non essendo suffragata da alcuna sia pur succinta motivazione, ne` da alcun riferimento alla fattispecie, l'affermazione contenuta nell'ordinanza che tali norme devono essere applicate nel giudizio a quo). - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.
Art. 76 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilità di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacché la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano più a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 43 fallimento · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1982 al 1 aprile 1998. 334 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilita' di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter. Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art46 · fonte del testo
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