Articolo abrogato dal d.l. 10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1982, n.516.
Abrogato dal 23 gennaio 1992
Articolo abrogato dal d.l. 10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1982, n.516.
Abrogato dal 23 gennaio 1992
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'esigenza fondamentale di evitare accertamenti discordanti anche a livello giurisdizionale dell'imposta dovuta, così impedendosi la formazione di giudicati contraddittori e salvaguardare il principio di unità della giurisdizione, poteva giustificare la vincolatività per il giudice penale degli accertamenti tributari contenuti in decisioni delle commissioni tributarie sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ma non dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale che ha profondamente eroso la portata del suddetto principio introducendo un regime di reciproca separazione tra azione penale, civile ed amministrativa e di autonomia dei rispettivi procedimenti; privilegiando, con ciò, le specificità strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce. Non potendo più, oggi, essere ritenuta costituzionalmente lecita la vincolatività per il giudice penale di pronunce tributarie che, pur se valide ai fini fiscali, sono basate su regole di giudizio, quali sono, ad esempio, le presunzioni legali e semplici non qualificate da requisiti di gravità, precisione e concordanza, estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., - restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 56, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1873, n. 600, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. - Sulla portata della pregiudiziale tributaria v. s. n. 247/1983; - Sulla vincolatività dell'accertamento amministrativo v. s. nn. 89/1982 e 2/1989.
Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 60 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 21 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 22 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
È costituzionalmente illegittimo l'art. 56, u.c., del D.P.R. 29- 9-73 n.600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per il caso di annotazioni nei certificati, di cui all'art. 3 dello stesso D.P.R., di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati. L'esistenza e l'accertamento di tale delitto infatti, si consuma con la falsa indicazione ed è del tutto indipendente dall'entità del tributo evaso, così come ne prescinde la pena per esso prevista. Il suindicato divieto di procedere penalmente sino all'accertamento definitivo dell'imposta, privo com'è di qualsiasi giustificazione razionale integra pertanto una deroga irrazionale al principio della obbligatorietà dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. (Illegittimità costituzionale dell'art. 56, ult.co., D.P.R. 29-9-73 n.600. Questione sollevata in relazione all'art.112 Cost.). - Cfr. sent. n.89 del 1982.
Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 Accertamento imposte sui redditi
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo…
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Questione già dichiarata manifestamente inammissibile. - v. O. nn. 985, 1093/1988; 92/1989.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Manifesta inammissibilità della questione per impossibilità di identificare la censura formulata dal giudice rimettente, il quale ha omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio "a quo", nonché di specificare - in relazione alle distinzioni poste a base di decisioni della Corte su analoghe questioni - quale delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla disposizione denunziata siano oggetto dello stesso. - S. n. 89/1982 e 2/1989.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa. - V. S. n. 89/1982.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta e specificazione di quale sia l'ipotesi di reato - contemplata dalla norma denunciata - oggetto dei giudizi 'a quibus'.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 58 d.P.R. 633/1972
È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56 primo comma, 57 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. - O. n. 454/1987
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. O. n. 454/1987.
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
La decisione della controversia sull'eventuale falsita` di documenti posti a fondamento di accertamenti tributari rientra - secondo i principi generali dell'ordinamento - nella competenza del giudice civile o penale, onde l'accertamento amministrativo che ne presupponga la veridicita` non e` idoneo a far stato in sede giudiziaria. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto implicherebbe che l'accertamento d'imposta divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato nel giudizio penale concernente il reato di infedele dichiarazione dei redditi).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
È manifestamente infondata la questione di legittimita` di una norma gia` dichiarata costituzionalmente illegittima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dichiarato illegittimo con S.n. 247/1983).
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale identica ad altre gia` dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalita` di altra disposizione, non si prestano piu` a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione gia` dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilità di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacché la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano più a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 43 fallimento · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni in materia di accertamenti dei redditi), sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo che all'imputato fallito non sarebbe garantita la possibilità di esercitare il diritto di difesa in una fase del processo tributario in cui si acquisiscono prove utilizzabili in sede penale, in quanto il giudice a quo non motiva sulla rilevanza della proposta impugnativa, non indica di quali violazioni l'imputato fosse chiamato a rispondere e nemmeno specifica in qual parte la complessa disciplina dettata dall'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possa ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost..
Art. 24 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Il divieto di iniziare o proseguire l'azione penale prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo non implica una violazione del principio dell'obbligatorieta` dell'azione penale quando la stessa accusa non puo` essere contestata prima che sia accertata l'esistenza e l'entita` del reddito evaso (in particolare se l'evasione dell'imposta sia superiore o inferiore a lire cinque milioni). Il sistema scelto dal legislatore, e cioe` che l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita prima dell'accertamento definitivo dell'imposta e che sia inibito in sede penale simile accertamento necessario alla contestazione dell'accusa, non comporta, in quanto eguale per tutti i contribuenti, violazione dell'art. 3 Cost. per la supposta diversa capacita` di utilizzare la normativa di legge che deriverebbe dalla diversa potenzialita` economica, ne` il vantaggio derivante al contribuente per la possibilita` di procastinare il pagamento a causa del lungo iter degli accertamenti implica la violazione dell'art.53 Cost., tale possibilita` derivando non dalle norme denunciate ma dal sistema degli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 112, 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma ultimo, in relazione al comma terzo, lett.e, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo` essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.)
Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 53 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
9 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1991 al 23 gennaio 1992.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta relativamente ai reati previsti dal comma 1 del presente articolo, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art56 · fonte del testo
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