Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 258/1991

    Ha colpito questo articolo
    12 giugno 1991

    L'esigenza fondamentale di evitare accertamenti discordanti anche a livello giurisdizionale dell'imposta dovuta, così impedendosi la formazione di giudicati contraddittori e salvaguardare il principio di unità della giurisdizione, poteva giustificare la vincolatività per il giudice penale degli accertamenti tributari contenuti in decisioni delle commissioni tributarie sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ma non dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale che ha profondamente eroso la portata del suddetto principio introducendo un regime di reciproca separazione tra azione penale, civile ed amministrativa e di autonomia dei rispettivi procedimenti; privilegiando, con ciò, le specificità strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce. Non potendo più, oggi, essere ritenuta costituzionalmente lecita la vincolatività per il giudice penale di pronunce tributarie che, pur se valide ai fini fiscali, sono basate su regole di giudizio, quali sono, ad esempio, le presunzioni legali e semplici non qualificate da requisiti di gravità, precisione e concordanza, estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., - restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 56, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1873, n. 600, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. - Sulla portata della pregiudiziale tributaria v. s. n. 247/1983; - Sulla vincolatività dell'accertamento amministrativo v. s. nn. 89/1982 e 2/1989.

    Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 60 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 21 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 22 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

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  • Sentenza n. 2/1989

    Ha colpito questo articolo
    18 gennaio 1989

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 56, u.c., del D.P.R. 29- 9-73 n.600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per il caso di annotazioni nei certificati, di cui all'art. 3 dello stesso D.P.R., di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati. L'esistenza e l'accertamento di tale delitto infatti, si consuma con la falsa indicazione ed è del tutto indipendente dall'entità del tributo evaso, così come ne prescinde la pena per esso prevista. Il suindicato divieto di procedere penalmente sino all'accertamento definitivo dell'imposta, privo com'è di qualsiasi giustificazione razionale integra pertanto una deroga irrazionale al principio della obbligatorietà dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. (Illegittimità costituzionale dell'art. 56, ult.co., D.P.R. 29-9-73 n.600. Questione sollevata in relazione all'art.112 Cost.). - Cfr. sent. n.89 del 1982.

    Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 Accertamento imposte sui redditi

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  • Sentenza n. 247/1983

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1983

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo…

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1991 al 23 gennaio 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23

    Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta relativamente ai reati previsti dal comma 1 del presente articolo, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art56 · fonte del testo

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