Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, comma

sesto, 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e degli

artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il

3 novembre 1981 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a

carico di Tucci Giuseppe iscritta al n. 830 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del

1982.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 3 novembre 1981, nel procedimento

penale a carico di Giuseppe Tucci, imputato per avere presentato

un'infedele dichiarazione dei redditi, il Tribunale di Ravenna ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56,

sesto comma, 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché

degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, e 27 della Costituzione.

Il giudice a quo rileva preliminarmente che, nella specie,

l'accertamento dei redditi in questione è divenuto definitivo a

seguito di pronuncia della Commissione tributaria di primo grado di

Ravenna, dopo la dichiarazione di fallimento del Tucci: pronuncia

avverso la quale il curatore del fallimento stesso non ha proposto

ricorso, senza che a tale inerzia il fallito potesse porre rimedio. Per

altro, nell'ordinanza di rimessione si afferma che ne sarebbe discesa

una grave violazione del diritto di difesa e della stessa "presunzione

di innocenza" dell'imputato, dal momento che il giudice penale non

disporrebbe "del potere di sindacare sulla esistenza e consistenza del

tributo evaso", con la conseguenza che sul fallito verrebbero

"automaticamente" a gravare gli effetti penali dell'accertamento.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Pertanto, la Corte è stata convocata in camera di consiglio, a norma

degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stessa. Considerato in diritto :

1. - Questa Corte, con la sentenza n. 88 del 1982, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui prevedono che

l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto

definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali

per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia

di imposte dirette". Ma tale decisione non consente di considerare già

risolto, neppure in modo implicito, il caso che ora è in questione,

nel senso che le norme denunziate non si prestino più a determinare le

conseguenze ipotizzate e censurate dal giudice a quo (secondo la

motivazione dell'ordinanza n. 95 di quest'anno).

Effettivamente, la Corte ha avuto cura di precisare più volte, non

solo nel dispositivo ma nella motivazione della citata sentenza, che la

pronuncia aveva esclusivo riguardo agli atti amministrativi dotati di

efficacia vincolante per il giudice penale, impregiudicato restando il

diverso problema dell'autorità spettante agli accertamenti divenuti

definitivi per effetto di un provvedimento giurisdizionale. Ora, nel

giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Ravenna, il giudice penale

risulta vincolato dalla decisione di una Commissione tributaria;

sicché la presente questione non può essere confusa con quella

esaminata dalla sentenza n. 88 del 1982, ma richiede di venire

affrontata nel merito.

2. - A tal fine, l'indagine va concentrata sull'art. 56, ultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi"), nella parte in cui

si stabilisce che "l'azione penale per i reati di cui ai commi

precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che

l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo". E questa,

infatti, fra le molte norme impugnate dal Tribunale di Ravenna, la sola

che abbia tuttora una diretta rilevanza nel giudizio a quo - pur dopo

l'abrogazione disposta, ma con effetto dal 1 gennaio 1983, mediante

l'art. 13 del d.l. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del

medesimo anno - in quanto interpretata ed applicata nel senso che

l'accertamento divenuto definitivo per effetto della pronuncia di una

Commissione tributaria abbia autorità di cosa giudicata e dunque

faccia stato nel conseguente giudizio penale. Ed è su tale norma che

in sostanza si appuntano le censure dell'ordinanza di rimessione, là

dove essa coinvolge anche casi in cui l'imputato sia rimasto estraneo,

perché impossibilitato a parteciparvi, al giudizio tributario in

seguito al quale l'imposta dovuta sia stata definitivamente accertata:

come appunto si è verificato nella specie, dal momento che l'art. 43

della legge fallimentare, privando il fallito della legittimazione

processuale nelle controversie relative a rapporti di diritto

patrimoniale, determina per esso l'impossibilità giuridica di agire e

difendersi dinanzi alle Commissioni tributarie, pur quando vengano in

considerazione illeciti penali inerenti all'evasione delle imposte sui

redditi.

Così circoscritta, la questione è fondata. Ad esigere

l'annullamento della norma denunciata, valgono ragioni analoghe a

quelle che hanno già indotto la Corte a temperare - per mezzo di varie

decisioni - il rigore della cosiddetta unità della giurisdizione o del

necessario coordinamento fra giurisdizioni diverse: nel cui nome si

rendevano vincolanti vari tipi di accertamenti giurisdizionali, nei

confronti di terzi che pur s'erano trovati nell'impossibilità di

intervenire o di assumere veste di parte nei relativi giudizi.

Effettivamente, con la sentenza n. 55 del 1971, la Corte ha ritenuto

che sotto questo aspetto l'art. 28 cod. proc. pen. (sull'autorità del

giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi) fosse

incompatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Nel

medesimo senso ed entro analoghi limiti, la sentenza n. 99 del 1973 ha

poi dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 27 cod. proc. pen.

(sull'autorità del giudicato penale nel giudizio di danno). Più di

recente, la sentenza n. 102 del 1981 ha nuovamente affermato "che la

subordinazione, anche per i terzi rimasti estranei, dell'esercizio dei

diritti civilistici all'accertamento che ne sia risultato in sede

penale, viene a violare non soltanto il diritto di difesa ma anche il

diritto di azione, inibendo la possibilità di dare la prova dei fatti

posti a fondamento del proprio diritto"; e quindi ha annullato una

serie di norme del d.P.R. n. 1124 del 1965, in tema di diritto di

regresso dell'INAIL e di giudizio civile di danno a carico del datore

di lavoro.

Dato il principio del libero convincimento del giudice penale,

conclusioni del genere si impongono a fortiori quando si tratti di

decisioni di altri tipi di giudici, destinate a far comunque stato in

procedimenti come quello pendente dinanzi al Tribunale di Ravenna.

Deve, pertanto, considerarsi in contrasto con l'art. 24 cpv. Cost. la

previsione per cui l'accertamento dell'imposta, divenuto definitivo in

conseguenza della decisione di una Commissione tributaria, vincola agli

stessi effetti penali chi sia rimasto estraneo a quel giudizio, perché

non posto in condizione di intervenirvi o di parteciparvi. E resta

dunque assorbita l'ulteriore censura, proposta dal giudice a quo in

riferimento all'art. 27 della Costituzione.

3. - Quanto, invece, alle impugnative degli artt. 42 e 61 del

d.P.R. n. 600 del 1973, 16 e 19 del d.P.R. n. 636 del 1972, esse vanno

dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

L'art. 42 del decreto n. 600 concerne gli avvisi mediante i quali

l'amministrazione finanziaria porta a conoscenza dei contribuenti gli

accertamenti in rettifica e gli accertamenti di ufficio; l'art. 61 del

decreto medesimo regola i ricorsi "contro gli atti di accertamento e di

irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al

contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636"; gli artt. 16 e 19 del decreto n.

636 disciplinano, a loro volta, il termine per ricorrere, la fissazione

dell'udienza e le memorie difensive, nei procedimenti dinanzi alle

Commissioni tributarie di primo grado. Nessuna di queste norme

potrebbe essere dunque applicabile in sede penale, neppure in seguito

alle richieste pronunce di accoglimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui

comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in

conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il

giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di

imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio

tributario, perché non posto in condizioni di intervenirvi o di

parteciparvi;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600, 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, sollevate dal

Tribunale di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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