Art. 42 — Avviso di accertamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 20 marzo 2001. Leggi il testo vigente →
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 20 marzo 2001
