Codice civile

Art. 1899 c.c. — Durata dell'assicurazione

[1]L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. ((L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata)). 189

[2]Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una durata superiore a due anni.

[3]Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40

172

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni".

L. 23 luglio 2009, n. 99

189

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 15 agosto 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1899 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28402/2025

    27 ottobre 2025

    L'opposizione all'ingiunzione di pagamento della rata di premio di un contratto di assicurazione pluriennale, già in corso all'epoca dell'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 (conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007), se proposta dopo tale entrata in vigore, con la deduzione della pretesa cessazione del contratto in forza di una disdetta anteriore non consentita dalla normativa precedente (art. 1899 c.c.), va apprezzata come manifestazione di un legittimo recesso dal rapporto contrattuale, efficace dopo sessanta giorni ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato d.l., con conseguente non debenza delle rate contrattuali scadenti successivamente a tale termine.

    Art. 1899 c.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno stabilito nella polizza (art. 1899, primo comma). Nell'assicurazione dei danni è stata criticata la prassi contrattuale di una scadenza ultradecennale e di rinnovazioni tacite per un tempo uguale a quello fissato nel contratto. Questa pratica spesso si risolve in una continuazione del rapporto anche all'infinito, se all'assicurato sfugge il ricordo della specifica pattuizione della polizza. Si è rimediato a ciò disponendo che il contratto ultradecennale, nonostante patto contrario, può disdirsi alla scadenza dei dieci anni con preavviso di sei mesi, rimanendo limitata a due anni la durata della proroga tacita (art. 1899, primo e secondo comma). La continuità della copertura del rischio è peraltro in funzione dell'adempimento, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di pagare i premi: la copertura quindi resta sospesa se il pagamento non avviene (art. 1901, primo e secondo comma). Nell'assicurazione dei danni, se l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza del premio non agisce per la riscossione, il contratto è risoluto di diritto, e l'assicuratore può pretendere solo il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso (art. 1901, terzo comma). Nell'assicurazione sulla vita deve distinguersi il primo premio, che può essere richiesto dall'assicuratore solo entro i sei mesi, dai premi successivi, il cui mancato pagamento dà luogo alla risoluzione del contratto dopo il decorso del termine di tolleranza stabilito nella polizza o, in mancanza, entro, venti giorni dalla scadenza, salvo sempre il diritto dell'assicurato al riscatto dell'assicurazione o alla riduzione della somma assicurata (art. 1924, secondo comma). L'assicurazione rimane in vigore anche se le cose assicurate sono state alienate (art. 1918, primo comma). Salvo che sia stata emessa polizza all'ordine o al portatore (art. 1918, quinto comma), l'assicurato deve dare notizia dell'assicurazione allo acquirente e dell'alienazione all'assicuratore, senza di che continua ad essere obbligato verso l'assicuratore (art. 1918, secondo comma); al ricevere tale comunicazione l'acquirente può dichiarare di non volere continuare nell'assicurazione (articolo 1918, terzo comma) e l'assicuratore può dichiarare di voler recedere (art. 1918, quarto comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 753

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 2007 al 15 agosto 2009. 9 parole tolte, 64 parole aggiunte.

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. tolto: In caso aggiunto: L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennaletolto: , l'assicurato aggiunto: a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere tolto: annualmente dal contratto senza oneri e aggiunto: dal contratto con preavviso di sessanta giornitolto: . aggiunto: e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 luglio 2009, n. 99

    La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1899 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari