Art. 106 — Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa

Le attivita' di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente e' in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. Le attivita' di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Testo vigente dal 9 febbraio 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 106, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1425/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi, che rientrano nella nozione di "intermediazione assicurativa e riassicurativa" e, come tali, sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia prestazioni di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime sono individuate sulla base del contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario; b) se comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza.

    Art. 106 · Art. 10 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di gennaio 2026, p. 121 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2018 al 9 febbraio 2021. 76 parole tolte, 155 parole aggiunte.

tolto: 1. L'attivita'aggiunto: Le attivita' di distribuzione assicurativa tolto: e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o aggiunto: consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla tolto: conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione aggiunto: loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, tolto: dei contratti stipulati. Rientra nell'attivita' di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, aggiunto: alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o piu' contratti di assicurazionetolto: , anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri tolto: eventualmente scelti dal clientetolto: , in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto aggiunto: tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente e' in grado di tolto: concludere aggiunto: stipulare direttamente o indirettamente tolto: lo stesso aggiunto: un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. Le attivita' di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art106 · fonte del testo

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