Art. 19 d.P.R. 633/1972 — Detrazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 17 agosto 1996. Leggi il testo vigente →

Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente: ((a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;))70 ((b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;)) 70 ((c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli gia' indicati nell'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio)).70

  • d)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
  • e)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande ((, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,)), a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.70
  • e-bis)l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.
  • e-ter)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.
  • e-quater)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria. Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione e' ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.26 Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti e' determinato senza tenere conto di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo.26
Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

24

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

26

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

L. 22 dicembre 1980, n. 889

32

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

33a

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

38

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.

L. 29 dicembre 1990, n. 405

57

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993".

65a

Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66 nel modificare l'art. 6 comma 6 della L. 29 dicembre 1990, n.405 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1 comma 9) che "La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

L. 24 dicembre 1993, n. 537

70

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 11) che le modifiche al presente articolo lettere a), b), ed e) si applicano dal 1 gennaio 1994.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 17 agosto 1996

Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 19 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14097/2026

    13 maggio 2026

    In tema di IVA, la non detraibilità dell'imposta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti - che costituisce un'eccezione al principio di neutralità - si fonda sul rilievo che essa è versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento del tributo, in quanto la fattura è emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti".

    Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 241 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8703/2026

    8 aprile 2026

    La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

    Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 384 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5680/2026

    12 marzo 2026

    Ai fini del meccanismo "pro-rata" IVA, di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'attività esercitata nei locali adibiti ad attività d'impresa è esente e non concorre al calcolo della percentuale di detraibilità dell'imposta solo se il contribuente dimostra che è in concreto accessoria all'impresa, avuto riguardo al raffronto complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività, tenendo conto del rapporto tra l'operazione economica e le attività imponibili del soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego dei beni e dei servizi per i quali l'IVA è dovuta.

    Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 19-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 109 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 341 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3950/2026

    22 febbraio 2026

    Il presupposto dell'inerenza e della strumentalità del bene all'attività del contribuente, necessario ai fini della detrazione dell'IVA assolta ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere accertato anche nel caso di rimborso forfettario dell'imposta previsto dall'art. 1, comma 1, della l. n. 278 del 2006, in attuazione della sentenza della CGUE del 14 settembre 2006, nella causa 228/05.

    Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258

    Rassegna di febbraio 2026, p. 137 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 25/2010

    Questione inammissibile
    28 gennaio 2010

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del primo periodo del comma 2 dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, per avere il giudice a quo omesso di motivare sulla loro rilevanza e, in particolare, sulla necessità di fare applicazione, nel giudizio principale, della disposizione denunciata.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

33 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 15 dicembre 2024 — 12 agosto 2026per un anno
  4. 30 giugno 2021 — 15 dicembre 2024per 3 anni
  5. 24 giugno 2017 — 30 giugno 2021per 4 anni
  6. 27 febbraio 2016 — 24 giugno 2017per un anno
  7. 20 febbraio 2010 — 27 febbraio 2016per 6 anni
  8. 3 dicembre 2005 — 20 febbraio 2010per 4 anni
  9. 26 novembre 2003 — 3 dicembre 2005per 2 anni
  10. 10 dicembre 2000 — 26 novembre 2003per 3 anni
  11. 5 febbraio 2000 — 10 dicembre 2000per 10 mesi
  12. 9 marzo 1999 — 5 febbraio 2000per 11 mesi
  13. 9 aprile 1998 — 9 marzo 1999per 11 mesi
  14. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  15. 4 ottobre 1997 — 1 gennaio 1998per 3 mesi
  16. 17 agosto 1996 — 4 ottobre 1997per un anno
  17. 1 gennaio 1994 — 17 agosto 1996per 3 anni
  18. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1994per 2 mesi
  19. 11 febbraio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  20. 13 luglio 1991 — 11 febbraio 1992per 7 mesi
  21. 1 gennaio 1991 — 13 luglio 1991per 6 mesi
  22. 1 maggio 1990 — 1 gennaio 1991per 8 mesi
  23. 2 marzo 1989 — 1 maggio 1990per un anno
  24. 18 febbraio 1985 — 2 marzo 1989per 4 anni
  25. 2 marzo 1983 — 18 febbraio 1985per un anno
  26. 31 dicembre 1980 — 2 marzo 1983per 2 anni
  27. 1 novembre 1980 — 31 dicembre 1980per 2 mesi
  28. 4 aprile 1979 — 1 novembre 1980per un anno
  29. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  30. 27 luglio 1978 — 1 febbraio 1979per 6 mesi
  31. 1 gennaio 1975 — 27 luglio 1978per 4 anni
  32. 29 dicembre 1974 — 1 gennaio 1975per 3 giorni
  33. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1993 al 1 gennaio 1994. 53 parole tolte, 100 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) l'imposta relativa all'acquisto o tolto: all'importazione aggiunto: alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) tolto: della allegata tabella B aggiunto: dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, aggiunto: e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 tolto: concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di aggiunto: ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione tolto: di tali beni aggiunto: relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o …

b) l'imposta relativa all'acquisto o tolto: all'importazione aggiunto: alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diportotolto: , aggiunto: e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 tolto: concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di aggiunto: ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione tolto: di tali beni aggiunto: relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o tolto: all'importazione aggiunto: alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli tolto: di cui all'articolo aggiunto: gia' indicati nell'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi tolto: nella allegata aggiunto: nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, aggiunto: e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 tolto: concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di aggiunto: ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione tolto: di tali beni aggiunto: relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione tolto: fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commerciotolto: ;aggiunto: .

e) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande tolto: nei pubblici eserciziaggiunto: , con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1993, n. 537

    La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 11) che le modifiche al presente articolo lettere a), b), ed e) si applicano dal 1 gennaio 1994.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art19 · fonte del testo

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