Art. 74-quinquies d.P.R. 633/1972 — Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE

((Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE))209 I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ((a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta)). A tal fine presentano apposita richiesta ((all'Agenzia delle entrate, la quale)) comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.209 I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui ((al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.)) 209 La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:

  • a)per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
  • b)indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
  • c)numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
  • d)dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire servizi ((di cui al comma 1)) o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo. 209 I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:
  • a)comunicano di non fornire piu' servizi ((di cui al comma 1)); 209
  • b)si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di fornitura di servizi ((di cui al comma 1)) siano cessate; 209
  • c)non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
  • d)persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro ((la fine)) del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: 209
  • a)il numero di identificazione;
  • b)l'ammontare delle prestazioni di servizi ((di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata)) e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;209
  • c)le aliquote applicate in relazione allo Stato membro ((in cui la prestazione di servizi si considera effettuata));209
  • d)l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro ((in cui la prestazione di servizi si considera effettuata)).209 ((6-bis. La dichiarazione puo' essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.)) Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformita' con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita' definite nello stesso provvedimento. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo' essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis. ((Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.)) 209 154
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42

154

Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014".

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

209

Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

Testo vigente dal 30 giugno 2021 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 2020 al 30 giugno 2021. 95 parole tolte, 188 parole aggiunte in 8 capoversi.

aggiunto: Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabilititolto: ... in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente tolto: ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi aggiunto: a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta tolto: domiciliati o residenti nell'Unione europea. A tal fine presentano apposita richiesta tolto: all'ufficio competente dell'Agenzia aggiunto: all'Agenzia delle entrate, tolto: il aggiunto: la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo IItolto: . Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni,aggiunto: ; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni tolto: previste dall'articolo 22 aggiunto: di cui agli articoli 21 e seguenti. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:

… entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire servizi di tolto: telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici aggiunto: cui al comma 1 o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:

a) comunicano di non fornire piu' servizi di tolto: telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici aggiunto: cui al comma 1;

b) si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di fornitura di servizi di tolto: telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici aggiunto: cui al comma 1 siano cessate;

d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro tolto: il giorno venti aggiunto: la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di tolto: telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici aggiunto: servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro tolto: di domicilio o residenza dei committenti aggiunto: in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro tolto: di domicilio o di residenza dei committenti aggiunto: in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro tolto: di domicilio o residenza dei committenti aggiunto: in cui la prestazione di servizi si considera effettuata. 6-bis. La dichiarazione puo' essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa … puo' essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bisaggiunto: . Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

    Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art74quinquies · fonte del testo

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