Art. 77 d.P.R. 633/1972 — Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta generale sull'entrata

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente gia' assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata e' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente. Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata e' stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformita' a disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa e' ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art77 · fonte del testo

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