Art. 16 d.P.R. 633/1972 — Aliquote dell'imposta

((L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione)).171 ((L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34)).171 Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.

135

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

L. 28 dicembre 2015, n. 208

171

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 963) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della suindicata legge.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 16 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2717/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di determinazione delle aliquote applicabili ai fini dell'IVA, in relazione alle forniture di beni e servizi per l'edificazione ed alle cessioni delle singole unità agli acquirenti, deve aversi riguardo all'effettiva destinazione dei manufatti, quand'anche abusiva, tenuto conto che eventuali contrasti dello stato di fatto rispetto ai titoli abilitativi all'edificazione e alle classificazioni catastali vanno valutati alla luce non già solo del tenore formale dei medesimi, ma, altresì, dell'intera filiera gerarchica degli atti e provvedimenti amministrativi, previa, se del caso, disapplicazione di quelli illegittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, all. E, l. n. 2248 del 1865.

    Art. 16 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 117 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30921/2025

    25 novembre 2025

    In tema di IVA, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal n. 21, parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento dell'ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite, con la conseguenza che al trasferimento dell'immobile acquistato come prima casa è applicabile la predetta aliquota quando lo stesso è stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso, essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in ragione dell'autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico-edilizie.

    Art. 16 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di novembre 2025, p. 132 ↗

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne di novembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗ sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2027in vigoreper 11 anni
  3. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2016per 4 anni
  4. 1 gennaio 1998 — 17 settembre 2011per 14 anni
  5. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1998per 16 anni
  6. 1 marzo 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  7. 1 febbraio 1979 — 1 marzo 1980per un anno
  8. 27 luglio 1978 — 1 febbraio 1979per 6 mesi
  9. 30 aprile 1975 — 27 luglio 1978per 3 anni
  10. 29 dicembre 1974 — 30 aprile 1975per 4 mesi
  11. 29 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  12. 11 novembre 1972 — 29 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 2011 al 1 gennaio 2016. 25 parole tolte, 22 parole aggiunte.

L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del tolto: ventuno aggiunto: ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al tolto: sei aggiunto: quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati tolto: nella allegataaggiunto: , rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto tolto: dell'art. 34, ed e' elevata al trentacinque per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B aggiunto: dell'articolo 34. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 963) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della suindicata legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari