Art. 74-septies d.P.R. 633/1972 — Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro

In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi ((...)) effettuate nel territorio dello Stato ((, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonche' sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi)), i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, ((sezioni 2, 3 e 4,)) della direttiva 2006/112/CE, nonche' i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, ((sezioni 3 e 4,)) della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonche' le disposizioni del presente articolo.209 I soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea ed ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, ((sezioni 2, 3 e 4)), della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo ((, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea)).209 I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate. In relazione alle ((operazioni di cui al comma 1)) effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi ((di cui al medesimo comma)) sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.209 154

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42

154

Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

209

Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "al comma 2, le parole «domiciliati e residenti in altro Stato membro dell'Unione europea e ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro» sono sostituire dalle seguenti: «di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea»". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

Testo vigente dal 30 giugno 2021 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 2015 al 30 giugno 2021. 25 parole tolte, 105 parole aggiunte.

In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi tolto: di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuateaggiunto: ... effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonche' sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato aggiunto: a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, tolto: sezione 2, aggiunto: sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, nonche' i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro … in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, tolto: sezione 3 aggiunto: sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonche' le … in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, tolto: sezione 3 aggiunto: sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa … anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articoloaggiunto: , se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate. tolto: 4. In relazione alle tolto: prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici aggiunto: operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al tolto: comma 1 aggiunto: medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

    Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "al comma 2, le parole «domiciliati e residenti in altro Stato membro dell'Unione europea e ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro» sono sostituire dalle seguenti: «di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea»". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art74septies · fonte del testo

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