Art. 19 d.P.R. 633/1972 — Detrazione
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Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
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16 pronunce che riguardano l’art. 19 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di IVA, la non detraibilità dell'imposta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti - che costituisce un'eccezione al principio di neutralità - si fonda sul rilievo che essa è versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento del tributo, in quanto la fattura è emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti".
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972
La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972
Ai fini del meccanismo "pro-rata" IVA, di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'attività esercitata nei locali adibiti ad attività d'impresa è esente e non concorre al calcolo della percentuale di detraibilità dell'imposta solo se il contribuente dimostra che è in concreto accessoria all'impresa, avuto riguardo al raffronto complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività, tenendo conto del rapporto tra l'operazione economica e le attività imponibili del soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego dei beni e dei servizi per i quali l'IVA è dovuta.
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 19-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 109 t.u.i.r.
Il presupposto dell'inerenza e della strumentalità del bene all'attività del contribuente, necessario ai fini della detrazione dell'IVA assolta ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere accertato anche nel caso di rimborso forfettario dell'imposta previsto dall'art. 1, comma 1, della l. n. 278 del 2006, in attuazione della sentenza della CGUE del 14 settembre 2006, nella causa 228/05.
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258
In tema di variazione in diminuzione dell'IVA per sopravvenuta declaratoria giudiziale di nullità del contratto, l'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato - congiuntamente agli artt. 19 e 21, comma 7, del medesimo d.P.R. - nel senso che la registrazione della variazione deve intervenire al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il relativo presupposto, e che l'inosservanza del termine da parte del prestatore del servizio o del cedente del bene non può essere considerata una violazione meramente formale.
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972
In tema di IVA, ove il contribuente realizzi operazioni completamente occultate all'amministrazione finanziaria (cd. evasore totale), la ricostruzione della maggiore materia imponibile, con accertamento cd. induttivo puro, deve essere intesa, secondo gli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di neutralità, come comprensiva dell'importo di tale tributo, cosicché, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, al soggetto passivo va riconosciuto il diritto di detrarre l'imposta a monte, da esercitarsi entro il termine di decadenza previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 55 d.P.R. 633/1972
La corresponsione di una somma a titolo di IVA su un importo non dovuto integra un pagamento indebito, che il cessionario del bene o servizio è abilitato a ripetere nei confronti del cedente, senza che a ciò osti la circostanza che ne abbia operato la detrazione nella relativa dichiarazione, poiché, in base al meccanismo di neutralizzazione circolare dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di recuperare dal cessionario l'importo indebitamente detratto. (Principio affermato in relazione all'IVA corrisposta dal cliente finale sul costo addebitatogli a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, integrante indebito oggettivo a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrarietà al diritto dell'Unione Europea, dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988).
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 2033 c.c.
In tema di IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato quando il soggetto passivo, che lo fa valere in giudizio, dimostra il presupposto sostanziale della cessione di beni o prestazione di servizi e fornisce prova del requisito formale, attraverso la pertinente e valida fattura d'acquisto, annotata nei registri IVA, non essendo, invece, necessaria la prova del pagamento.
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972 · Art. 2697 c.c.
In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dato rilievo, al fine di ritenere inapplicabile il suddetto obbligo, alla circostanza che gli acquisti di carburante fossero avvenuti in modo promiscuo per i propri autocarri e macchine operatrici di cantiere).
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 75 t.u.i.r.
In tema di IVA, il diritto alla detrazione è subordinato alla prova dell'effettiva realizzazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi soggetta ad imposta, di guisa che un acquisto simulato non consente detta detrazione per l'assenza di un collegamento con le operazioni tassate a valle. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che ha erroneamente ammesso la detrazione dell'imposta sugli acquisti di energia elettrica da fonti non rinnovabili compiuti da una società che aveva aggirato i limiti legali relativi al volume di tali importazioni mediante una società terza, realmente esistente e non mera "cartiera", ma fittiziamente interposta per realizzare il predetto meccanismo di frode).
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 2697 c.c.
In materia d'IVA, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'imposta di cui sono debitori quella dovuta o versata a monte per l'acquisto di beni o servizi prestati non può, in linea di principio, subire limitazioni, in quanto essenziale ad assicurare la neutralità fiscale del tributo, sicché è irrilevante che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che la detrazione sia invocata fraudolentemente o abusivamente, assumendo l'antieconomicità quale valore indiziario della falsità dell'operazione o del prezzo o di non inerenza del bene o del servizio acquistati all'attività espletata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, a fronte della pacifica antieconomicità dell'attività di rivendita di auto usate esercitata dal contribuente, si era limitata ad invocare l'astratto principio di neutralità dell'Iva, omettendo di verificare se, alla luce delle prove dal predetto offerte, le operazioni fossero in tutto o in parte fittizie).
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 13 d.P.R. 633/1972
In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa - da intendersi come necessità di riferire i costi all'esercizio dell'attività imprenditoriale - e il loro effettivo sostenimento da parte della società contribuente, cosicché, in caso di royalties corrisposte per l'uso di un marchio, restano irrilevanti i requisiti formali del contratto di licenza, non essendo imposta la forma scritta ad substantiam, né risultando vietate le stipulazioni per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 1327 c.c. · Art. 1350 c.c.
In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 2697 c.c.
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità all'art. 17 della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata per beni e servizi acquistati con denaro proveniente da un finanziamento pubblico a fondo perduto esente da imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, ma è necessario che esse, a loro volta, siano assoggettabili all'IVA.
Art. 19 d.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario, ai sensi degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 17 della dir. CEE n. 388 del 1977, non sussiste non soltanto quando vi è la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche al cospetto della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso volto all'evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario stesso, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, non occorrendo anche il conseguimento di un effettivo vantaggio.
Art. 19 d.P.R. 633/1972
In tema di accertamento dell'inerenza dei costi all'attività di impresa, le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria - che ritiene gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individua circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati per l'imputazione del costo alla determinazione del reddito - si traducono, per negare l'inerenza di un costo, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità della spesa, quali indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell'IVA, nella dimostrazione della macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa.
Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 75 t.u.i.r.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del primo periodo del comma 2 dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, per avere il giudice a quo omesso di motivare sulla loro rilevanza e, in particolare, sulla necessità di fare applicazione, nel giudizio principale, della disposizione denunciata.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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33 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2026 al 1 gennaio 2027. 733 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'mportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
tolto: a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim- ilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
tolto: a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita' stessa;
tolto: b) operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
tolto: c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d)
tolto: ed f);
tolto: d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
tolto: d-bis) le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma;
tolto: e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;
tolto: e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all' esercizio delle attivita' di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonche' per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art19 · fonte del testo
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