Art. 19-ter d.P.R. 633/1972 — Detrazione per gli enti non commerciali

((Per i soggetti che svolgono attivita' economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attivita' economica, e' ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attivita' economica e l'ammontare detraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.)) ((Gli enti pubblici e privati e le societa' rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attivita' economica, gestiscono con contabilita' separata:))

  • a)((le attivita' per cui sono soggetti passivi;))
  • b)((le attivita' per cui non sono soggetti passivi.)) ((Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma 2 e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche' all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs.))

Testo vigente dal 13 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2000 al 13 dicembre 2025. 142 parole tolte, 118 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per tolto: gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e' ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto aggiunto: i soggetti che svolgono attivita' economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquistiaggiunto: , anche intracomunitari, e alle importazioni tolto: fatti nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. La detrazione spetta a condizione che l'attivita' commerciale o agricola sia gestita con contabilita' separata da quella relativa all'attivita' principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola e dell'attivita' principale aggiunto: di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attivita' economica, e' ammessa in detrazione tolto: per la parte imputabile all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola. La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta aggiunto: soltanto per la quota imputabile a tale attivita' economica e l'ammontare detraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli enti pubblici e privati e le societa' rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in tolto: relazione all'attivita' principale, della contabilita' obbligatoriaa norma di legge o di statuto, ne' quando la contabilita' stessa presenti irregolarita' tali da renderla inattendibile aggiunto: parte, per l'attivita' economica, gestiscono con contabilita' separata:

aggiunto: a) le attivita' per cui sono soggetti passivi;

aggiunto: b) le attivita' per cui non sono soggetti passivi. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca, la contabilita' separata di cui al comma tolto: precedente aggiunto: 2 e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del tolto: precedente comma aggiunto: comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza tolto: ed aggiunto: e a quelli di previdenza nonche' all'Automobile tolto: club aggiunto: Club d'Italia e agli automobile clubs.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art19ter · fonte del testo

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