Art. 15 — Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
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Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)). Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 13 luglio 2011
