Art. 15 — Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

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Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio. Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

  • a)dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa; 28
  • b)dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa; 28
  • c)dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

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Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado".

Testo in vigore dal 29 giugno 1990 al 30 ottobre 1993

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13768/2026

    12 maggio 2026

    In materia di iscrizione a ruolo ordinaria o straordinaria ex art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, costituendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, dev'essere motivata con riferimento alla pretesa erariale e, nel secondo caso, anche con riferimento alla sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, sicché il contribuente che impugna quest'ultima ha l'onere di contestare entrambi i predetti presupposti, giacché, se viene contestato il solo profilo relativo alla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, il giudice tributario, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario, non può annullare in toto la cartella di pagamento, ma deve provvedere in ordine alla pretesa erariale, escludendo i soli effetti dell'iscrizione a ruolo straordinaria e conservando quelli derivanti dall'iscrizione a ruolo ordinaria, con riduzione delle sanzioni nei limiti di quanto previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Art. 15 · Art. 68 Disposizioni sul processo tributario · Art. 7 Statuto del contribuente

    Rassegna di maggio 2026, p. 238 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4383/2026

    26 febbraio 2026

    In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigente, concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, regola, in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario, per cui non esplica alcun effetto abrogativo implicito nei confronti del citato art. 15, comma 1, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi.

    Art. 15 · Art. 68 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di febbraio 2026, p. 148 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17728/2025

    1 luglio 2025

    In tema di aggio per l'attività di riscossione, nel regime di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (nella versione antecedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 15, della l. n. 234 del 2021), ove l'intimazione di pagamento sia stata notificata prima della conciliazione giudiziale sull'impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, contemplante il ridimensionamento della pretesa tributaria, l'aggio rimane dovuto per l'intero, traendo esso origine dalla violazione dell'obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio ex artt. 29 d.l. n. 78 del 2010 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, e avendo, dunque, natura retributiva (siccome volta a porre a carico del debitore inadempiente la remunerazione del servizio di riscossione), non essendo, pertanto configurabile alcun indebito arricchimento dell'Erario, in ragione della variabilità della misura degli oneri di riscossione a carico del debitore, dipendente dal momento del pagamento delle somme e dei relativi interessi di mora.

    Art. 15 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 337 ↗

Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 112/1991

    Questione inammissibile
    11 marzo 1991

    Manifesta inammissibilità per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta pronunciata dopo l'emanazione, da parte del giudice a quo, del richiesto provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 700 c.p.c..

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 398/1990

    Questione inammissibile
    31 luglio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa. - O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987, 142/1988, 1158/1988 e 92/1990

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 92/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, per averla il giudice a quo sollevata successivamente all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare di sospensione della riscossione dell'imposta, e quindi dopo avere esaurito con tale provvedimento ogni suo potere.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1977 al 29 giugno 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

    Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art15 · fonte del testo

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