Nei casi di infrazione alle norme del codice della strada in cui, per l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta e la mancata proposizione del ricorso al prefetto, il verbale di accertamento secondo il disposto degli impugnati artt. 203, comma 3, e 206 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce titolo esecutivo, alla stregua degli stessi principi - per cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto, in quanto previsto senza una espressa comminatoria di decadenza, non può precludere l'azione giudiziaria - in base ai quali la Corte ha più volte riconosciuto, con interpretazione adeguatrice, la ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale, deve ritenersi - con interpretazione anche in ciò adeguatrice - che quando - come nel caso di specie - la opposizione alla cartella esattoriale sia stata proposta, sia consentito al giudice - in virtù del rinvio operato dall'art. 205, comma 3, del codice della strada, come modificato dall'art. 107 del d.lg. n. 360 del 1993, all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - di disporre la sospensione dell'esecuzione. Sicché vanno respinte - in quanto formulate in base al contrario assunto - le proposte censure di incostituzionalità. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., degli artt. 203, comma 3, e 206, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). - Sulla esperibilità, nelle ipotesi suddette, del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, v. S. nn. 255/1994 e 311/1994, nonché O. n. 315/1995. Per la illegittimità costituzionale, non essendo praticabile una interpretazione adeguatrice, di norma che, in ordine alla riscossione di entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, richiamando le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impediva all'autorità giudiziaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali, v. quindi S. n. 318/1995. red.: S.P.
Art. 203 c.d.s. · Art. 206 c.d.s. · Art. 53 Riscossione imposte sul reddito · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito