E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo cessione di azienda, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta.9 Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della comomissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990. 7 11

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543

7

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543 ha disposto (con l'art. 1, comma 169 che le disposizioni del presente articolo sono da interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella societa' scissa.

L. 23 dicembre 1994, n. 724

9

La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che la suddetta modifica, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti i alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.

D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358

11

Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 358/1997 cessa di avere applicazione, il presente articolo.

Testo vigente dal 8 novembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1997 al 8 novembre 1997. .

E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo cessione di azienda,tolto: , riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358

    Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 358/1997 cessa di avere applicazione, il presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art10 · fonte del testo

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