Corte costituzionale

Ordinanza n. 441/1999

Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1 del d.P.R. 28 gennaio

1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di

altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi

dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), promosso con

ordinanza emessa il 21 maggio 1998 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra D.T. e l'Ufficio del Registro di

Borgo San Lorenzo, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Firenze, con ordinanza del 21 maggio

1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

63, commi 1 e 4, e dell'art. 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988,

n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre

entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,

comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), nella parte in cui, rinviando

per la riscossione coattiva dei canoni per la concessione in uso di

beni demaniali alla procedura relativa alle imposte dirette, rendono

applicabili gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate, non

consentendo al debitore di proporre opposizione all'esecuzione

dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria ed al giudice di

sospendere la procedura esecutiva, in caso di contestazione

dell'ammontare del credito, determinerebbero un'ingiustificata

disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela

giurisdizionale, tra coloro che sono assoggettati alla riscossione

coattiva di canoni - "aventi natura non tributaria" - per la

locazione di beni demaniali ed i soggetti passivi di altre entrate

pubbliche della stessa natura, i quali godono però di una tutela

giurisdizionale piena;

che la disparità di trattamento deriverebbe anche

dall'inapplicabilità del sistema di graduazione nella riscossione,

previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 per le sole entrate

di natura tributaria;

che il sacrificio imposto al diritto di difesa risulterebbe

altresì irragionevole, poiché con riferimento ai crediti non aventi

natura tributaria non potrebbe ravvisarsi un preminente interesse

dello Stato alla riscossione delle entrate necessarie per il regolare

svolgimento delle proprie funzioni, che costituisce il fondamento dei

limiti imposti dal d.P.R. n. 602 del 1973 alla tutela cautelare.

Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69, comma 1,

del d.P.R. n. 43 del 1988, nella parte in cui, prevedendo che per la

riscossione coattiva dei canoni derivanti dalla utilizzazione dei

beni del demanio pubblico si applicano le disposizioni contenute nel

d.P.R. n. 602 del 1973, rinviano agli artt. 53 e 54 del medesimo, i

quali escludono la proponibilità delle opposizioni regolate dagli

articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile ed attribuiscono

il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente

di finanza;

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, il decreto legislativo 26 febbraio 1999,

n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo,

sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad

oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54;

che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo

novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano

l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del

codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la

pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617

del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed

alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il

giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo,

salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e

irreparabile danno;

che in particolare l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede

che "per le entrate (...) non tributarie, il giudice competente a

conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la

riscossione se ricorrono gravi motivi", disponendo altresì che alle

medesime entrate "non si applica la disposizione dell'articolo 57,

comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e

le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono

nelle forme ordinarie", ed aggiungendo che "ad esecuzione iniziata il

giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei

presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo

16 del presente decreto";

che ai canoni dovuti a titolo di locazione di beni demaniali è

quindi applicabile, in parte qua il predetto art. 29, trattandosi di

entrate non aventi natura tributaria;

che le norme sopravvenute hanno modificato le disposizioni che il

giudice rimettente ritiene di dover applicare in virtù del rinvio

contenuto nelle norme impugnate, determinando inoltre un mutamento

complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il

riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità

costituzionale da parte del giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari