Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]a ruolo a titolo definitivo (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
- a)((le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati;))
- b)le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
- c)i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
- d)i relativi interessi e sanzioni.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
