Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo

comma, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Dispositivi sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 28 luglio 1982 dal pretore di Empoli, sul ricorso proposto da Ghelli

Luciano contro l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ed altra,

iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 23 febbraio 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con ordinanza in data 28 luglio 1982, il pretore di

Empoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in

relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 della Costituzione,

laddove le norme denunciate non prevederebbero poteri cautelari da

parte delle Commissioni tributarie;

che tale questione è stata sollevata contestualmente

all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc.

civ., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 cod. proc.

civ.; e che pertanto il giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo

doveva considerarsi esaurito.

Considerato che questioni analoghe erano già state dichiarate

inammissibili con la sentenza n. 186 del 1976 e manifestamente

inammissibili con le ordinanze nn. 117 del 1982 e 304 del 1983;

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi da

tale orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,

secondo comma, 53 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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