Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

39, comma primo, e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), dell'art.

39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

634 (Disciplina dell'imposta di registro) dell'art. 62 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto), degli artt. 623 e 624 cod. proc. civ. (Sospensione del

processo d'esecuzione forzata) e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248 all. E (Abolizione del contenzioso amministrativo) promossi con

le ordinanze emesse il 29 ottobre 1979 dalla Commissione tributaria di

1 grado di Prato, il 1 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Bari (due ordinanze), il 10 giugno 1980 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Padova, il 14 aprile 1980 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Napoli, il 24 giugno 1981 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Rovereto, il 9 gennaio 1982 dal Pretore di

Pergine Valsugana, il 7 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Firenze e il 25 febbraio 1982 dal Pretore di Gubbio,

rispettivamente iscritte al n. 995 del registro ordinanze 1979, ai nn.

780, 781 e 808 del registro ordinanze 1980, ai nn. 199 e 711 del

registro ordinanze 1981 ed ai nn. 121, 248 e 269 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 1980,

nn. 13, 20 e 179 del 1981 e nn. 47, 206 e 262 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso

della s.a.s. Union Fibre, la quale chiedeva la sospensione della

riscossione coattiva dell'imposta di ricchezza mobile relativa all'anno

1973, la Commissione tributaria di primo grado di Prato, con ordinanza

del 29 ottobre 1979 (in G.U. n. 64 del 5 marzo 1980, reg. ord. n. 995

del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale degli

artt. 15 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che disciplina l'iscrizione

nei ruoli delle imposte dirette in pendenza di ricorso del

contribuente, e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che per il

procedimento dinanzi alle commissioni tributarie rinvia alle sole

disposizioni generali del codice di procedura civile, in riferimento

agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto essi, sottraendo al giudice

tributario il potere di sospendere in via cautelare la riscossione

coattiva delle imposte, sembravano pregiudicare la tutela

giurisdizionale del contribuente;

che nel corso di due procedimenti iniziati da Alessandrini Saverio,

il quale chiedeva la sospensione della riscossione coattiva dell'ilor

per l'anno 1977, la Commissione tributaria di primo grado di Bari, con

due ordinanze del 1 marzo 1980 (in G. U. n. 13 del 14 gennaio 1981,

reg. ord. nn. 780 e 781 del 1980), sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 39 d.P.R. n. 636 del 1972 e 39 d.P.R. n. 602

del 1973, quest'ultimo attributivo del potere di sospendere la

riscossione delle imposte dirette all'intendente di finanza, in

riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., per gli stessi motivi addotti

dalla Commissione tributaria di Prato;

che nel corso di un procedimento iniziato da Fabbro Vallini

Gabriella, la Commissione tributaria di secondo grado di Padova, con

ordinanza del 10 giugno 1980 (in G. U. n. 20 del 21 gennaio 1981, reg.

ord. n. 808 del 1980) sollevava, senza riferimenti alla fattispecie

concreta, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39

d.P.R. n. 636 del 1972 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, che

disciplinano la riscossione graduale dell'imposta di registro in

pendenza di giudizio tributario, non solo in riferimento agli artt. 24

e 113 Cost., ma anche in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il

citato art. 54 differenzia senza giustificazione tra imposta

complementare in genere (per la cui riscossione non prevede alcuna

sospensione ope legis), e imposta complementare per il maggior valore

accertato dall'ufficio;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R.

n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., veniva

sollevata anche dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Napoli, con ordinanza 14 aprile 1980 (in G. U. n. 179 del 1 luglio

1981, reg. ord. n. 199 del 1981), in una causa su ricorso di D'Emilio

Ferdinando avente ad oggetto una maggiorazione per ritardata iscrizione

a ruolo di imposte di ricchezza mobile e complementare;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R.

n. 634 del 1972 in riferimento all'art. 3 Cost. veniva sollevata anche

dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, con ordinanza

del 24 giugno 1981 (in G. U. n. 47 del 17 febbraio 1982, reg. ord. n.

711 del 1981), emessa in un procedimento iniziato con ricorso di Rossi

Luciano;

che con ordinanza del 9 gennaio 1982, emessa in causa vertente tra

la s.r.l. Mattivi Cave ed Amministrazione delle finanze (in G. U. n.

206 del 28 luglio 1982, reg. ord. n. 121 del 1982), il Pretore di

Pergine Valsugana sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 54 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 24 e 113

Cost., nella parte in cui, escludendo dalla procedura esecutiva di

riscossione delle imposte dirette le opposizioni davanti al giudice

civile, esclude altresì il potere sospensivo del medesimo;

che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso di Grazzini

Brizio ed avente per oggetto alcune ingiunzioni emesse dall'Ufficio IVA

di Firenze per imposta evasa e sanzioni, la Commissione tributaria di

primo grado della stessa città, con ordinanza del 7 novembre 1981 (in

G. U. n. 262 del 22 settembre 1982, reg. ord. n. 248 del 1982)

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 633, che, disciplinando nel secondo comma la

riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, esclude

esplicitamente ogni sospensione della procedura esecutiva non

deliberata dall'ufficio finanziario procedente, in riferimento agli

artt. 24 e 113 Cost.;

che analoga questione era sollevata dal Pretore di Gubbio con

ordinanza del 25 febbraio 1982 (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982,

reg. ord. n. 269 del 1982), il quale impugnava però, sempre con

riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., il combinato disposto degli

artt. 623, 624 cod. proc. civ. e 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in

quanto esso esclude il potere del giudice ordinario-competente in

materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'IVA-di

sospendere l'esecuzione dell'ingiunzione stessa;

che le parti private non si sono costituite;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nelle

cause relative a tutte le ordinanze di rimessione, chiede dichiararsi

l'inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bari (reg. ord. nn. 780 e 781 del 1980) e

relativa all'art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, per il difetto di

motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e delle questioni

sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova (reg.

ord. n. 808 del 1980) e dai Pretori di Pergine Valsugana (reg. ord. n.

121 del 1982) e di Gubbio (reg. ord. n. 269 del 1982) per irrilevanza

nel giudizio a quo, e chiede comunque dichiararsi la non fondatezza di

tutte le questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione, per l'analogia delle

questioni proposte, vanno riunite e decise con unico provvedimento;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R.

n. 602 del 1973, il quale senza predeterminare criteri obiettivi

attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la

riscossione delle imposte, sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Bari in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.,

dev'essere dichiarata inammissibile per irrilevanza nel giudizio a quo,

in cui non si controverte circa l'esercizio del detto potere da parte

dell'intendente di finanza;

che le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Padova sono inammissibili poiché nell'ordinanza di rimessione

manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e, quindi, alla

rilevanza delle questioni stesse nel giudizio a quo, risultando così

violato l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 (v. in senso conforme ord. 24

novembre 1982 n. 203, 9 dicembre 1982 n. 212, 24 gennaio 1983 n. 6, 10,

11 e 12);

che le questioni relative agli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. n. 602 del

1973 e 62 d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 24 e 113

Cost., sono manifestamente infondate, essendo state già decise da

questa Corte con sentenza 1 aprile 1982 n. 63, la quale ha dichiarato

la non fondatezza delle questioni stesse, nella considerazione che la

tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela

giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che

può essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario e

che nel processo tributario si realizza essenzialmente con la

restituzione della somma indebitamente riscossa, insieme agli

interessi, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente;

che le questioni relative agli artt. 54 d.P.R. n. 634 del 1972 e 39

d.P.R. n. 636 del 1972, 623, 624 cod. proc. civ., 41. n. 2248 del 1865

all. E, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - sostanzialmente

coincidenti con quelle ora dette - debbono ritenersi altresì

manifestamente infondate in base alle considerazioni contenute nella

citata sentenza n. 63 del 1982;

che manifestamente infondata è la questione relativa all'art. 54

ult. cit. anche in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, risultando evidente

la diversità delle due situazioni considerate, l'una (imposta

complementare per maggior valore) caratterizzata dalla discrezionalità

tecnica dell'ufficio fiscale che compie la valutazione, l'altra

(imposta complementare di altro genere) dipendente da fatti

oggettivamente accertati.

Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella

parte in cui attribuisce all'intendente di finanza il potere di

sospendere la riscossione delle imposte, in riferimento agli artt. 24 e

113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di

Bari con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 54 d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 634 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,

sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova con

l'ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

e 62 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - che escludono il potere

dell'autorità giudiziaria di sospendere la riscossione coattiva delle

imposte-in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sollevate dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari e di Firenze,

nonché dal Pretore di Pergine Valsugana con le ordinanze in epigrafe;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, 39 d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 636, artt. 623, 624 cod. proc. civ. e 4 l. 20 marzo

1865 n. 2248 all. E, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,

sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari

e di Rovereto, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli

e dal Pretore di Gubbio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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