Art. 100 — Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi

Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974. Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico. Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto. Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974. La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi e' ripartita in ((due rate consecutive)) con le scadenze indicate nell'art. 18. Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

Testo vigente dal 20 gennaio 1977 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 322/1987

    Questione infondata
    22 ottobre 1987

    L'intervenuta abrogazione, ad opera degli artt. 100 e 104, d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 184-bis, d.P.R. n. 645 del 1958 - disponente l'applicazione di "maggiorazioni" per la ritardata iscrizione a ruolo dei tributi diretti soppressi dalla "riforma" - non esclude che ai medesimi tributi siano applicabili, per i periodi di ritardo successivi al 31 dicembre 1973, gli interessi di cui all'art. 20, d.P.R. n. 602 cit.; ne` contrasta con il principio di eguaglianza il fatto che alla stessa categoria di soggetti (contribuenti interessati dalla tardiva iscrizione a ruolo delle maggiori imposte) si applichi un trattamento differenziato per effetto del mutamento della disciplina legislativa, giacche` il trascorrere del tempo costituisce di per se` un elemento differenziatore (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.3 Cost. - degli artt. 100 e 104, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui implicitamente abrogano l'art. 184-bis, d.P.R. n. 645 cit.). cfr. S. nn. 159/1987; 283/1984; 122/1980; 138/1079 e 65/1979.

    Art. 100 Riscossione imposte sul reddito · Art. 104 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi e' ripartita in tolto: sei aggiunto: due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18. Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art100 · fonte del testo

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