Art. 15 — Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
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Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio. Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
- a)dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
- b)dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
- c)dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato. ((Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi)).
Testo in vigore dal 20 gennaio 1977 al 29 giugno 1990
