Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. 2. Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione e' effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente e opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852. 3. La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresi' in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 96 del citato testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024. 4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art94 · fonte del testo

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