Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1982 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,

comma 6, 15, 39 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dell'art. 60 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto) promossi con ordinanze rispettivamente emesse il 12

febbraio 1980 e il 6 luglio 1977 dalle Commissioni tributarie di 1

grado di Padova e di Sanremo, sui ricorsi proposti da Perdon Pierluigi

e da Barillà Vittorio, iscritte ai nn. 259 e 378 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 152 e 208 del 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 13 gennaio 1979, Pierluigi Perdon impugnava

avanti la Commissione tributaria di primo grado di Padova l'ingiunzione

emessa dall'Ufficio della stessa città per l'imposta sul valore

aggiunto ed accessori relativamente all'anno 1973.

Con istanza del 2 gennaio 1980, il contribuente, deducendo

l'evidente fondatezza della sua opposizione, chiedeva la sospensione

dell'esecuzione. L'adita Commissione, con ordinanza del 12 febbraio

successivo, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 15, 54, 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. e

sospendeva il giudizio.

Rilevata preliminannente la carenza del proprio potere di

sospendere in via cautelare l'esecuzione fiscale, essendo i rapporti

tra esecuzione e contenzioso tributario regolati solo dal principio di

riscossione graduale dei tributi in contestazione (artt. 15 d.P.R. n.

602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 633 del 1972) e dalla possibilità di

sospendere l'esecuzione soltanto da parte dell'intendente di finanza

(artt. 39 e 54 d.P.R. n. 602 del 1973), la Commissione riteneva che le

sopra citate disposizioni di legge, in quanto non attribuiscono al

giudice tributario il potere di sospendere in via cautelare il

procedimento di riscossione, pregiudicano la tutela giurisdizionale del

cittadino. La pienezza della tutela - si specifica nell'ordinanza -

postula che al giudice, investito del potere di annullare il

provvedimento amministrativo, sia attribuito anche il potere di

sospenderlo, onde evitare al ricorrente un pregiudizio irreparabile.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella G.U. n. 152 del 4 giugno 1980.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale

ha sostenuto preliminarmente l'irrilevanza nel giudizio a quo della

questione sollevata perché il d.P.R. n. 602 del 1973, di cui sono

stati denunciati gli artt. 15, 54 e 39, riguarda soltanto la

riscossione delle imposte sui redditi e non pure quella delle imposte

indirette (quale l'imposta sul valore aggiunto). Inesattamente poi

sarebbe stata indicata la disposizione dell'art. 60 d.P.R. n. 633 del

1972 perché la norma, la quale esclude, in materia di IVA, il potere

del giudice tributario di sospendere l'esecutorietà dell'ingiunzione,

è quella dell'art. 62 d.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione

infatti richiama espressamente gli artt. da 5 a 29 e l'art. 31 t.u. 14

aprile 1910 n. 639, sicché resta esclusa l'applicabilità degli artt.

3 e 4 dello stesso testo unico, che prevedono la sospensione giudiziale

del procedimento coattivo. Nel merito, la carenza di detto potere è -

sempre secondo l'interveniente - giustificata dal preminente interesse

dell'amministrazione finanziaria alla regolare e sollecita riscossione

dei tributi; né essa contrasta con gli artt. 24 e 113 Cost., che non

vincolano il legislatore ordinario né sui poteri da attribuire ai

giudici né sui tipi e l'efficacia dei procedimenti e provvedimenti

giurisdizionali.

2. - Con ricorso depositato il 31 marzo 1977 e diretto alla

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo, Vittorio Barillà

esponeva che erano pendenti presso la stessa Commissione quattro suoi

ricorsi contro l'iscrizione nei ruoli straordinari per l'imposta di

ricchezza mobile e imposta complementare relativamente agli anni

1971-1972- 1973. In pendenza dei giudizi, l'esattoria consorziale di

Ventimiglia aveva iniziato gli atti esecutivi su beni di sua

proprietà, avendo l'intendente di finanza negato la sospensione della

riscossione.

Tanto esposto, il Barillà chiedeva che la Commissione ordinasse la

sospensione della riscossione, richiamando a tal fine l'art. 700 cod.

proc. civ., e sosteneva, in via subordinata, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 39 della legge sulla riscossione delle imposte

sul reddito (cit. d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), che riserva

esclusivamente all'intendente di finanza la facoltà di disporre la

sospensione della riscossione.

L'adita Commissione, con ordinanza del 6 luglio 1977, sollevava

questione di legittimità costituzionale del cit. art. 39 del d.P.R.

n. 602 del 1973, per contrasto con gli artt. 24, 53, 113 Cost. e

sospendeva il giudizio.

La Commissione rilevava preliminarmente di non avere il potere di

emettere un provvedimento cautelare di sospensione dell'iscrizione a

ruolo perché tale potere non era previsto dalla disciplina del

contenzioso contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ed era invece

attribuito esclusivamente all'intendente di finanza dall'art. 39 d.P.R.

n. 602 del 1973.

Stante questa carenza di potere, la Commissione riteneva non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

della menzionata disposizione di legge, la quale, secondo il giudice a

quo, non permettendo al contribuente il tempestivo ed utile esperimento

della tutela giurisdizionale, sembra essere in contrasto con i

suindicati precetti costituzionali.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1980.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo

preliminarmente l'irrilevanza della questione nel giudizio a quo: e

ciò perché la Commissione tributaria, in quanto priva del potere di

emettere il provvedimento di cui all'art. 700 cod. proc. civ., dovrebbe

comunque ritenere improponibile il ricorso del contribuente per la

sospensione dell'esecuzione, anche se venisse dichiarata

l'incostituzionalità delle norme denunciate.

Nel merito l'interveniente ritiene infondata la questione di

legittimità costituzionale, deducendo che la radicale diversità tra

processo tributario e processo davanti alla giurisdizione

amministrativa - l'uno avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto

obbligatorio e l'altro avente ad oggetto l'annullamento di un atto

amministrativo - giustifica l'indicata esclusione del potere di

sospendere gli atti del procedimento coattivo di riscossione dei

tributi. Altra giustificazione - sul piano della legittimità

costituzionale - sarebbe quella del preminente interesse

dell'amministrazione finanziaria alla regolare e tempestiva riscossione

delle imposte. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze in epigrafe (della Commissione tributaria di

primo grado di Padova e di quella di Sanremo), pur nella parziale

diversità delle questioni prospettate - essendo relativa la prima ad

un tributo indiretto e la seconda a imposte dirette - propongono

sostanzialmente il medesimo problema: quello, cioè, della legittimità

costituzionale delle disposizioni che escludono dalle attribuzioni del

giudice tributario il potere di sospendere il procedimento di

riscossione coattiva fiscale. Pertanto i conseguenti giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Vanno anzitutto prese in esame le eccezioni di

inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato.

A) Rispetto all'ordinanza della Commissione tributaria di primo

grado di Padova si eccepisce che le norme denunciate non concernono la

carenza del potere giudiziale di sospendere la riscossione coattiva

dell'imposta sul valore aggiunto, la quale costituisce l'oggetto del

giudizio a quo.

Al riguardo osserva la Corte che, effettivamente, fuor di proposito

è stato denunciato il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 relativamente

alle disposizioni degli artt. 15, 39 e 54, in quanto esso, concernendo

la riscossione delle imposte sul reddito, non è all'evidenza

applicabile alle imposte indirette, fra cui rientra quella sul valore

aggiunto. Peraltro, il provvedimento legislativo pertinente (e cioè il

d.P.R. 6 ottobre 1972 n. 633) è stato pure indicato dal giudice a quo,

sebbene di esso sia stato denunciato l'art. 60, che regola il quomodo

del pagamento del tributo, e non invece, come avrebbe dovuto essere,

l'art. 62, il quale disciplina la riscossione coattiva. La rilevata

inesattezza non può però importare l'inammissibilità della proposta

questione di costituzionalità giacché nell'ordinanza risulta

nettamente individuata la regola giuridica impugnata e, quando sussiste

una sicura identificabilità, non rileva, siccome priva di qualsiasi

concreta incidenza, la erronea indicazione di un articolo di legge

diverso da quello in cui la regola è effettivamente enunciata (cfr. in

tal senso, sia pure in un caso analogo, sent. 23 maggio 1964 n. 40).

B) Rispetto al provvedimento della Commissione tributaria di

Sanremo, si deduce l'inammissibilità della prospettata questione

perché il contribuente ha chiesto nel corso del giudizio la

sospensione del procedimento di riscossione coattiva richiamando l'art.

700 cod. proc. civ., mentre l'istituto previsto da tale norma non trova

cittadinanza nel processo tributario.

A parte ogni considerazione sugli effetti del dedotto errore,

rileva la Corte, seguendo un suo costante indirizzo, che costituisce

esclusivo compito del giudice a quo l'accertare se una domanda

giudiziale (nella specie, di natura cautelare) sia stata ritualmente

proposta secondo la disciplina prevista dalla legge, senza che ne sia

consentito il riesame nel giudizio di costituzionalità.

3. - Passando all'esame del merito, osserva la Corte che

esattamente i giudici a quibus hanno preso le mosse dal rilievo che nel

nostro ordinamento positivo non è consentito al giudice tributario (e

può aggiungersi che lo stesso divieto vale per il giudice ordinario

innanzi al quale il giudizio eventualmente prosegua, a norma dell'art.

40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) disporre la sospensione del

procedimento di riscossione coattiva dei tributi. Ciò è stato

ritenuto costantemente dalla giurisprudenza ordinaria sia prima della

riforma tributaria di cui alla l. 9 ottobre 1971 n. 825 sia dopo

l'attuazione della medesima.

La riscossione delle imposte dirette è regolata dal cit. d.P.R.

29 settembre 1973 n. 602, il cui art. 39, 1 comma, prevede la

possibilità di sospensione sia pure limitata nel tempo (cioè sino

alla decisione della Commissione di primo grado); il relativo potere è

però attribuito non al giudice, bensì all'intendente di finanza sul

presupposto - ritenuto dal legislatore - che tale organo possa meglio

di ogni altro valutare comparativamente la posizione del contribuente e

l'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, nel quadro

dell'andamento complessivo dell'attività tributaria; intuitivamente,

contro il provvedimento (discrezionale) dell'intendente di finanza è

ammesso il ricorso al giudice amministrativo a norma dell'art. 113

Cost.

Per quanto concerne le imposte indirette, l'esclusione della

sospensione ope iudicis discende dai provvedimenti legislativi che

singolarmente le riguardano. I quali generalmente rinviano per

l'esecuzione coattiva agli artt. da 5 a 29 e 31 del testo unico 14

aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello

Stato: sono così inapplicabili in subiecta materia gli artt. 3 e 4

dello stesso testo unico, che consentono per le dette entrate

patrimoniali la sospensione da parte del giudice adito del procedimento

di riscossione, e tale inapplicabilità risulta ulteriormente ribadita

dal cit. art. 31 (cfr., ad esempio, il già cit. art. 62, 2 comma,

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto;

l'art. 34, 4 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per l'imposta di

registro; l'art. 45, 1 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, per

l'imposta sulle successioni e donazioni; gli artt. 18 e 22 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 635, per le imposte ipotecarie e catastali).

Rispetto ad entrambe le categorie di imposte, peraltro, il divieto

di sospensione giudiziale deve ritenersi altresì espresso in via

generale dall'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il quale dispone

che sono applicabili nel processo tributario le norme contenute nel

libro primo del codice di procedura civile, e, poiché detto libro non

concerne la disciplina cautelare, non può non dedursi che essa non

trova cittadinanza in tale processo.

4. - Non è superfluo aggiungere per una visione completa del

sistema che, pur in presenza del ricordato divieto di sospensione da

parte del giudice, la proposizione del ricorso alle Commissioni

tributarie non rimane priva di effetti sulla riscossione del tributo.

Invero, per quanto concerne le imposte dirette, l'art. 15 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602 dispone che i tributi ancora non definitivamente

accertati sono iscritti provvisoriamente in ruolo per un terzo del loro

ammontare dopo la notificazione dell'atto di accertamento, per la metà

dopo la decisione della Commissione di primo grado, per due terzi dopo

quella della Commissione di secondo grado e per l'intero dopo la

pronuncia della Commissione centrale ovvero della Corte d'appello.

Inoltre, in base all'art. 40 del d.P.R. per ultimo citato, quando

l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della decisione della

Commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo ai

sensi dell'art. 15, il rimborso deve essere disposto dall'ufficio entro

60 giorni dal ricevimento della decisione.

Sostanzialmente analogo è il sistema stabilito dall'art. 60 d.P.R.

n. 633 del 1972 per l'imposta sul valore aggiunto.

Relativamente alle altre imposte indirette si ha invece un diverso

regime: così, per l'imposta di registro l'art. 54 d.P.R. 26 ottobre

1972 n. 634 cit. prevede che le imposte suppletive sono riscosse dopo

la decisione della Commissione centrale o della Corte d'appello, mentre

la riscossione di quelle complementari avviene per metà dopo la

decisione di primo grado e per l'intera imposta dopo la decisione di

secondo grado; le pene pecuniarie sono infine riscosse dopo che la

decisione della controversia è divenuta definitiva. Perfettamente

eguale è la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni

(art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637), disciplina che gli artt. 18 e

22 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 estendono alle imposte ipotecarie e

catastali.

In conclusione può dirsi che il sistema accolto dal legislatore,

se esclude la sospensione ope iudicis, prevede però, nel caso di

contestazione giudiziaria, un regime per cui la riscossione coattiva

dei tributi avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del

procedimento tributario, sicché l'esecutorietà risulta ope legis

graduata con riferimento alla probabilità di fondamento della pretesa

tributaria, rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari

gradi del giudizio.

5. - Ciò posto, osserva la Corte che le ragioni in base alle quali

i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale della

normativa sopra indicata risultano in sostanza coincidenti e possono

sinteticamente così riassumersi: la pienezza ed effettività della

tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 Cost. in via generale e

dall'art. 113 Cost. nei confronti degli atti della pubblica

amministrazione, impone che il giudice tributario abbia la potestà di

sospendere la esecutorietà degli atti dell'amministrazione

finanziaria; diversamente, si afferma, detta tutela potrebbe risultare

priva di reale contenuto. Inoltre, aggiungono i giudici a quibus, la

giurisdizione tributaria costituisce una giurisdizione di annullamento,

e, poiché questa esige per la sua stessa essenza il potere di

sospensione, risulta arbitraria e irrazionale l'esclusione disposta dal

legislatore.

Ma i rilievi addotti non possono essere condivisi.

6. - Per quanto concerne il primo di essi, va rilevato che l'art.

24 Cost., garantendo l'accesso alla giurisdizione, non predetermina

alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei

poteri da attribuire agli organi giurisdizionali. Come questa Corte ha

costantemente ritenuto, è consentito in materia processuale stabilire

procedure differenziate, in quanto la tutela giurisdizionale ben può

diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte

in giudizio (cfr. da ultimo sent. n. 9 del 1982).

In particolare, va osservato che la potestà cautelare non

costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex

artt. 24 e 113 Cost., ma la sua disciplina è demandata alla legge

ordinaria, alla quale spetta di regolare la materia. Da ciò consegue

come nessun appunto sul piano della legittimità costituzionale possa

essere mosso al nostro sistema processuale, nel quale, a differenza di

quanto è dato riscontrare in qualche legislazione straniera, non

sussiste un potere cautelare generale come espressione dell'esercizio

della giurisdizione: tale potere va riconosciuto soltanto nei casi

stabiliti dalla legge e trova attuazione secondo gli istituti in essa

previsti.

Il principio suddetto, salvo quanto è detto al numero seguente,

vale anche per la sospensione dell'esecutorietà degli atti della

pubblica amministrazione, la quale, per communis opinio, ha natura

cautelare. Ed appunto perciò risulta costituzionalmente legittima la

preesistente regola sancita nell'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all.

E, sul contenzioso amministrativo, la quale non consente al giudice

ordinario, chiamato a giudicare sulla legittimità dell'atto

amministrativo, di annullarlo o modificarlo e quindi anche di

sospenderne l'esecutorietà, a meno che tale potere non gli sia nei

singoli casi conferito dalla legge.

La mancanza di previsione della misura cautelare non importa,

contrariamente a quanto ritengono i giudici a quibus, mancanza di

effettività della tutela giurisdizionale. Questa, infatti, si

realizza concretamente nella fattispecie con la pronuncia del giudice

adito, alla quale l'amministrazione finanziaria, se soccombente, è

tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della somma

riscossa e non dovuta, sulla quale spettano gli interessi nella misura

stabilita dalla l. 26 gennaio 1961, n. 29.

Effettività della tutela giurisdizionale non significa che

necessariamente deve essere consentito di anticipare le conseguenze di

una pronuncia (solo eventualmente) favorevole - come avviene con la

sospensione della procedura esecutiva - ma vuol dire che la pretesa

fatta valere in giudizio deve trovare, se fondata, la sua concreta

soddisfazione, il che è assicurato, come si è già detto, mediante la

reintegrazione successiva.

Deve pertanto escludersi che la tutela giurisdizionale prevista

dagli artt. 24 e 113 Cost. includa necessariamente il suindicato potere

di sospensione.

7. - Con la seconda argomentazione, premesso che il controllo

giurisdizionale in materia tributaria rientra nella giurisdizione di

annullamento, si deduce che questo tipo di giurisdizione, secondo la

giurisprudenza costituzionale, postula necessariamente il potere di

sospensione cautelare.

In proposito si rileva che effettivamente questa Corte ha

considerato il potere di sospensione connaturale al potere di

annullamento dell'atto impugnato (sent. n. 284 del 1974 e 227 del

1975), ma nella specie il suindicato richiamo non si rivela pertinente,

posto che la premessa dei giudici a quibus non può essere condivisa.

Come esattamente è stato rilevato dalla Corte di Cassazione,

l'obbligazione tributaria è un'obbligazione ex lege e l'atto di

accertamento nonché tutti gli altri atti che ineriscono al

procedimento di riscossione coattiva non costituiscono la fonte di

essa, ma hanno l'esclusiva funzione di condizionare l'esazione del

tributo.

Solo formalmente il ricorso del contribuente si indirizza contro

gli atti dell'amministrazione finanziaria, ma, in sostanza, esso

investe il presupposto su cui la detta amministrazione si fonda e cioè

la sussistenza e l'entità dell'obbligazione stabilita dalla legge.

Trattasi, com'è stato rilevato anche in dottrina, di giudizio sul

rapporto e non di impugnazione-annullamento: correlativamente, la

pronuncia del giudice, che provvede sulla medesima, consiste

fondamentalmente nell'accertamento della sussistenza dell'obbligazione

tributaria e, in via conseguenziale, nella pronuncia sulla legittimità

degli atti posti in essere dall'amministrazione finanziaria per

provvedere alla riscossione coattiva dell'imposta.

La cognizione del giudice tributario, ed egualmente quella della

Corte d'appello ex art. 40 d.P.R. n. 636 del 1972, non rientra dunque

nella giurisdizione di annullamento, sicché anche la seconda

argomentazione, ora esaminata, si appalesa priva di giuridico

fondamento.

8. - Una delle due ordinanze (quella della Commissione di Sanremo)

ha indicato, tra le norme costituzionali di riferimento, anche l'art.

53 sul presupposto che la mancanza del potere di sospensione violerebbe

il principio della capacità contributiva.

Il giudice a quo non precisa in realtà le specifiche ragioni che

starebbero a base della denunciata violazione, limitandosi ad una mera

indicazione del precetto costituzionale suddetto. Comunque, sembra

indubbio che il riferimento non è pertinente.

Come questa Corte ha più volte precisato (cfr., tra le altre,

sent. n. 144 del 1972; n. 201 del 1975; n. 62 del 1977), per capacità

contributiva deve intendersi la idoneità del soggetto all'obbligazione

d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione

risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice

rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore

ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell'arbitrarietà o

irrazionalità, da parte del giudice delle leggi.

Trattasi, com'è evidente, di un principio che regola sul piano

sostanziale la legittimità della imposizione tributaria e non concerne

affatto il quomodo della riscossione dei tributi, che è del tutto

estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto.

9. - Non è superfluo notare, infine, come il risultato raggiunto

trova precisa conferma nell'orientalnento di questa Corte, la quale,

anteriormente alla riforma tributaria - attuata, com'è noto, con varie

leggi delegate emanate a seguito della cit. legge 9 ottobre 1971 n.

825, ed entrata in vigore il 1 gennaio 1974 - ha costantemente ritenuto

costituzionalmente legittima la normativa allora vigente, che escludeva

il suddetto potere di sospensione (cfr. sent. 7 luglio 1962 nn. 86 e

87, 4 luglio 1963 n. 116 e 29 dicembre 1968 n. 138).

Orbene, la riforma predetta ha modificato sotto vari profili il

sistema del contenzioso tributario, ma, relativamente alla sospensione

in esame, non ha introdotto alcuna innovazione. Infatti, è rimasta

inalterata la precedente disciplina, sia rispetto alle imposte dirette

per effetto del cit. art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, che

sostanzialmente ha sostituito gli artt. 208 e 209 t.u. 29 gennaio 1958

n. 645; sia relativamente a quelle indirette, in quanto le disposizioni

contenute nei vigenti provvedimenti, che singolarmente le riguardano,

rinviando, come sopra già rilevato, al t.u. n. 639 del 1910, con

esclusione del potere di sospensione, ripetono il medesimo contenuto

dei provvedimenti abrogati (cfr., ad esempio, art. 145 r.d. 30 dicembre

1923 n. 3269 sulle leggi del registro; art. 93 r.d. 30 dicembre 1923

n. 3270 sulle imposte di successione; art. 10 t.u. 25 giugno 1943 n.

540 della legge sulle imposte ipotecarie).

Non essendo stata la preesistente disciplina modificata sul punto,

la ricordata giurisprudenza di questa Corte, che i giudici a quibus

hanno omesso di tenere presente, conserva la sua validità anche

rispetto alla nuova realtà normativa.

Si deve pertanto concludere che le prospettate questioni non sono

fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi nn. 259 e 378 Reg. ord. 1980,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 concernente la

riscossione delle imposte sui redditi e dell'art. 60 (rectius: 62)

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 relativo alla disciplina della imposta

sul valore aggiunto in riferimento agli artt. 113, 24 e 35 Cost.,

sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Padova e

Sanremo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari