È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 21, comma 2, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, in quanto - posto che è discriminatoria ed arbitraria, sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate di natura non tributaria; che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'art. 23 Cost., l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione"; e che, pertanto, i contributi in questione non sono configurabili, per caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, sicché al massimo, può riscontrarsi una loro "assimilazione" alle entrate tributarie, peraltro solo parziale e limitata, con riferimento al caso di specie , ai profili procedimentali della riscossione coattiva - la disposizione impugnata estende arbitrariamente, mediante la tecnica del rinvio normativo, la particolare disciplina di esazione delle imposte dirette sul reddito oltre lo stretto ambito d'origine in assenza di un'identità di "ratio", escludendo irragionevolmente, nelle controversie sulla riscossione esattoriale dei contributi consortili, il potere cautelare del giudice ordinario, che pure ha giurisdizione sul merito; ed in quanto la devoluzione all'autorità giurisdizionale ordinaria delle contestazioni riguardanti il potere impositivo dei consorzi di bonifica (indotta dalla mancata previsione, nell'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tra gli oggetti della giurisdizione tributaria, delle controversie concernenti la peculiare categoria dei " contributi" consortili) da' luogo ad una disciplina incongrua e discriminatoria, sotto il profilo della limitazione degli strumenti di difesa giurisdizionale del debitore assoggettato a procedura di riscossione coattiva, imponendogli così un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalità e alla natura dell'ente creditore. - S. nn. 155/1990, 318/1995, 239 e 372/1997. red.: S. Di Palma
Art. 54 Riscossione imposte sul reddito