Riscossione imposte sul reddito

Art. 54 — Intervento dei creditori

I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

Testo vigente dal 1 luglio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte costituzionale

23 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 55/2007

    Questione infondata
    23 febbraio 2007

    Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che nelle procedure esecutive esattoriali non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ.. Secondo la difesa erariale il giudice a quo non avrebbe motivato in ordine alla rilevanza della questione, non avendo precisato la natura tributaria o meno del credito azionato con la procedura esattoriale nel corso della quale è stata proposta opposizione agli atti esecutivi, in quanto la disciplina in oggetto sarebbe applicabile solo alla riscossione delle entrate tributarie: detta premessa è erronea, e poiché tale erroneità investe ogni esecuzione esattoriale, dato che nella fase di distribuzione del ricavato è sempre consentita, quale che sia la natura del credito, l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.

    Art. 24 cost. · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione

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  • Ordinanza n. 202/2000

    Altra decisione
    16 giugno 2000

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché riesaminino - alla luce del complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, determinato dallo 'ius superveniens' rappresentato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 e dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale: a) dello art. 54, secondo comma, del d.P.R. 25 settembre 1973, n. 603 ['rectè: 602], censurato - in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi natura tributaria; b) dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 nonché degli artt. 11 e 11-'bis' della legge 23 settembre 1920, n. 1365 (di conversione del r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060), come modificati dal predetto art. 1, censurati in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (e in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 602 del 1973), impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o dell'entità del credito, di proporre opposzione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Precedenti: ord. nn. 439/1999 e 441/1999 richiamate in quanto ispirate alla medesima 'ratio decidendì della presente ordinanza. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 615 c.p.c.

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  • Ordinanza n. 55/1999

    Questione inammissibile
    4 marzo 1999

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito) - nella parte in cui esclude le ammissibilità della opposizione all'esecuzione per contestare in via generale la impignorabilità dei beni - sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, e 113, commi primo e secondo, Cost., in quanto il giudice rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che consente di pervenire all'asserita applicabilità della disposizione impugnata al caso concreto (la questione era stata sollevata nel corso di un giudizio in cui l'esecutato, con ricorso ai sensi dell'art. 615, comma 2, cod. proc. civ., aveva proposto opposizione avverso il pignoramento mobiliare effettuato dal concessionario locale del servizio di riscossione dei tributi, per il recupero coattivo dell'imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni - ICIAP - relativa agli anni dal 1989 al 1992, eccependo l'impignorabilità dei beni siccome indispensabili all'esercizio della professione). - S. nn. 239/1997, 26/1998; O. n. 359/1997.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 96 parole tolte, 98 parole aggiunte.

tolto: La procedura esecutiva non puo' essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di finanza ai sensi dell'art. 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo. Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618aggiunto: I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile tolto: non sono ammesse. I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si ritengono lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento della esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti impositoriaggiunto: . L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art54 · fonte del testo

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