Art. 47 — Sospensione dell'atto impugnato

Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla ((corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis)) la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22. 52 Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio ((o del giudice monocratico)). 52 Il collegio ((o il giudice monocratico)), sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata ((...)) nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. ((L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile.)) 52 La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza ((...)). 52 In caso di mutamento delle circostanze la ((corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio)) su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. 52 Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

52

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 4 gennaio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 47, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/2015

    Questione inammissibile
    15 luglio 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, in materia di processo tributario, che gli effetti della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e che tale sentenza, laddove pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego, non sia provvisoriamente esecutiva. L'ordinanza di rimessione non illustra, neppure sommariamente, le ragioni della ritenuta fondatezza dei motivi addotti dal ricorrente nel processo principale, nonostante tale valutazione avesse una priorità logica rispetto alla questione di costituzionalità, avente ad oggetto una disposizione (il citato art. 47) che pone, tra le condizioni necessarie per l'esercizio del potere cautelare ivi contemplato, la sussistenza del fumus boni iuris , conseguente ad una delibazione in termini di verosimile fondatezza delle argomentazioni svolte dalla parte. Il difetto di informazioni circa il contenuto dei motivi di impugnazione e di quelli a sostegno dell'istanza cautelare e l'omessa indicazione delle ragioni della loro fondatezza determinano un'incompleta descrizione della fattispecie concreta e viziano la motivazione in ordine al requisito della rilevanza, impedendo di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata. Inoltre, la questione - investendo disposizioni riferite a vicende successive alla decisione che definisce il giudizio di primo grado - appare del tutto astratta ed ipotetica, poiché prematura nella fase processuale in cui è stata sollevata ed in cui il giudice tributario di prime cure è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato; essa, dunque, risulta priva di rilevanza ai fini della decisione che il giudice a quo è chiamato a rendere, sia nel provvedere sull'istanza cautelare, sia nel definire il primo grado di giudizio. Infine, il rimettente, deducendo la praticabilità di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della disciplina in esame, volta ad escludere che il potere di sospensione sia normativamente limitato al giudizio di primo grado, prospetta un mero dubbio interpretativo, con ciò sottraendosi al proprio potere-dovere di interpretare la legge alla luce dei principi costituzionali e utilizzando in maniera impropria e distorta l'incidente di costituzionalità, al fine di tentare di ottenere un avallo interpretativo. Per la manifesta inammissibilità di questioni la cui prospettazione evidenzia un uso improprio e distorto dell'incidente di costituzionalità, siccome rivolto non già alla soluzione di un problema pregiudiziale rispetto alla definizione del thema decidendum del singolo giudizio a quo , quanto piuttosto al fine di tentare di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 96/2014, 322/2013, 126/2012, 26/2012, 139/2011 e 219/2010. Per la manifesta inammissibilità di questioni dovuta all'incompleta descrizione della fattispecie concreta o alla difettosa motivazione sulla rilevanza, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 52/2014, 158/2013, 73/2011, 96/2010 e 22/2010. Per la manifesta inammissibilità di questioni premature, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 176/2011, 363/2010 e 96/2010.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 337 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 325/2001

    Questione infondata
    27 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consentono, nel processo tributario, la sospensione 'ope iudicis' della esecutività della sentenza di secondo grado, in pendenza di ricorso per Cassazione. Identica questione è stata, infatti, già esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 165/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 373 c.p.c. · Art. 337 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 217/2000

    Questione infondata
    19 giugno 2000

    Manifesta infondatezza - per essere la questione già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 165 del 2000 e per non essere stati prospettati dall'attuale rimettente profili nuovi o diversi tali da indurre ad una diversa valutazione - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nelle parti in cui, nelle controversie devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, escludono ogni possibilità sia di tutela cautelare nei confronti dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia di sospensione delle sentenze di primo e secondo grado. Precedente specifico: - sent. n. 165/2000. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 283 c.p.c. · Art. 337 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024. 20 parole tolte, 184 parole aggiunte.

Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla tolto: commissione provinciale competente aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con … puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio aggiunto: o del giudice monocratico. Il collegio aggiunto: o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata tolto: non impugnabileaggiunto: ... nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. tolto: Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza aggiunto: L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di … giorni dalla pronuncia. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza tolto: di primo gradoaggiunto: .... In caso di mutamento delle circostanze la tolto: commissione aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari