Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/02/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo ed

undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), promossi con ordinanze emesse:

1) il 18 maggio 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel

procedimento civile vertente tra Zamperoni Armando e comune di Romano

d'Ezzelino, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 18 maggio 1995 dal pretore di Bassano del Grappa nel

procedimento civile vertente tra Rossi Marisa ed altro e comune di

Romano d'Ezzelino, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti promossi avverso

altrettanti verbali di contestazione di violazioni al codice della

strada, il pretore di Bassano del Grappa, con ordinanze di identico

contenuto emesse entrambe il 18 maggio 1995, ha sollevato - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, decimo ed undicesimo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in quanto non

prevede "che l'esenzione dal pagamento di ogni tassa o imposta e il

potere del giudice di annullare in tutto o in parte, o di modificare

il provvedimento impugnato, si applichino anche nell'ipotesi di

azione di cognizione ordinaria intesa all'accertamento negativo dei

presupposti sostanziali e formali della contestazione di una

violazione amministrativa al codice della strada";

che il rimettente osserva come l'azione de qua debba essere

proposta secondo le forme del rito ordinario, in ragione del

"carattere speciale ed eccezionale" assunto dalla disciplina dettata

dagli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689 del 1981, che la rende

in quanto tale insuscettibile di applicazione analogica, ai sensi

dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale;

che da ciò deriverebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento tra l'ipotesi di un giudizio di cognizione ordinario

avente ad oggetto un verbale di contestazione di violazione al codice

della strada (nel cui ambito sarebbero inapplicabili le disposizioni

relative all'esenzione degli oneri fiscali ed alla potestà del

giudice di annullare o modificare in tutto o in parte il

provvedimento impugnato) e quello di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione emessa in relazione a detta o altra violazione

amministrativa;

che è intervenuto in entrambi i giudizi, con atti di identico

contenuto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo preliminarmente per

la dichiarazione di inammissibilità della questione e, nel merito,

per la manifesta infondatezza della stessa;

Considerato che i giudizi, essendo relativi alla medesima

questione, prospettata con identiche motivazioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

che le ordinanze di rimessione risultano prive di qualsiasi cenno

di motivazione in ordine alla rilevanza, la quale non viene neanche

formalmente affermata;

che, in particolare - stante l'evidente ininfluenza, ai fini del

decidere, del trattamento tributario degli atti in quanto tale -,

neppure per implicito emerge dal contesto delle ordinanze stesse che

la tutela giurisdizionale invocata dai ricorrenti non possa essere in

concreto ugualmente assicurata in forme e sedi diverse;

che, d'altra parte, i giudizi a quibus sono iniziati e, non

essendo stato mai disposto alcun mutamento del rito, sono tuttora da

considerare come giudizi di opposizione del tipo previsto dalla legge

n. 689 del 1981, mentre la prospettata illegittimità costituzionale

viene nelle ordinanze riferita all'ordinario giudizio di cognizione

per mancata conformazione di questo, in parte qua, al detto

procedimento speciale;

che la pronuncia richiesta a questa Corte verrebbe ad incidere

solo sulla stessa norma assunta quale tertium comparationis

dell'asserita ingiustificata disparità di trattamento processuale

(v. ordinanza n. 73 del 1995);

che, pertanto, sotto molteplici concorrenti profili, la sollevata

questione è da ritenere manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e

undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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