Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo

comma, della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127

(Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e

provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di

pregio nel territorio della regione siciliana), in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione e 11 e 23 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza

emessa il 21 giugno 1993 dal Pretore di Marsala, sezione distaccata

di Pantelleria nel procedimento civile vertente tra Antonio Bonomo ed

il Corpo regionale delle miniere di Palermo, iscritta al n. 692 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avente ad

oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista

dall'art. 29 della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n.

127 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava

e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di

pregio nel territorio della regione siciliana), il pretore di Marsala

- sezione distaccata di Pantelleria - con ordinanza del 21 giugno

1993, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione e 11 e 23 della legge n. 689 del 1981 - questione di

legittimità costituzionale del precitato art. 29 nella parte in cui

prevede per l'esercizio non autorizzato di attività di escavazione

una sanzione fissa (di lire cinque milioni), precludendo così al

giudice di graduare la sanzione da comminare al trasgressore, in

relazione al caso di specie;

Ritenuto che il giudice a quo reputa che il vizio di

costituzionalità concerna:

a) l'art. 27 della Costituzione nonché gli artt. 11 e 23 della

legge n. 689 del 1981 i quali sarebbero - a loro volta - espressione

e specificazione del principio di personalità della pena;

b) l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo:

diretto ed indiretto. In ordine al primo aspetto la norma censurata

sarebbe viziata da irragionevolezza, in quanto prevede lo stesso

trattamento sanzionatorio anche nel caso di illeciti di lieve entità

ovvero commessi "da soggetto meritevole di una sanzione inferiore al

massimo".

Sotto il secondo profilo l'asserita violazione dell'art. 3 si

prospetta come mediata, atteso che - secondo il remittente - nella

normativa di raffronto (art. 27 della Costituzione e artt. 11 e 23

della legge n. 689 del 1981) vi sarebbe "una regola generale e

assoluta" che imporrebbe la graduazione della sanzione e precisamente

l'art. 27 della Costituzione sancirebbe il principio di personalità

della pena per tutti i tipi di illecito e gli artt. 11 e 23

costituirebbero specificazione di detto principio valevole per tutti

gli illeciti amministrativi;

Considerato che l'illecito amministrativo e, per relationem, la

sanzione amministrativa sono dotati di spiccata specificità ed

autonomia rispetto al sistema sanzionatorio penale e ciò emerge

anzitutto dal riconoscimento di ordini diversi di parametri

costituzionali (art. 25, secondo comma e art. 27 della Costituzione

che disciplinano le sanzioni penali, mentre gli artt. 23 e 97

disciplinano la potestà sanzionatoria amministrativa) nonché dal

regime specifico della sanzione amministrativa, quale quello

disegnato dalla legislazione ordinaria e in particolare dalla legge

24 novembre 1981, n. 689;

che, pertanto, come ribadito più volte da questa Corte, il

principio della personalità della pena non ha alcuna attinenza con

le sanzioni amministrative, concernendo esclusivamente quelle penali

(sentenza n. 29 del 1961, ordinanze nn. 420 e 502 del 1987);

che - per tali ragioni - la questione sollevata in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, va dichiarata manifestamente

infondata;

che la già richiamata autonomia del sistema sanzionatorio

amministrativo rispetto a quello penale esclude quella omogeneità di

situazioni ex art. 27 della Costituzione, che il giudice a quo pone a

fondamento della relativa questione e che la stessa va ritenuta - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - manifestamente infondata;

che - avuto riguardo alla prospettazione del giudice a quo - il

contrasto della norma censurata con gli artt. 11 e 23 della legge n.

698 del 1981 appare privo di valenza autonoma in quanto accede e

specifica quello denunciato con l'art. 27 della Costituzione, ovvero

il contrasto con il principio di personalità della pena;

che - tanto premesso - la previsione di cui all'art. 11 della

legge n. 689 del 1981 - che consente al giudice di graduare la

sanzione secondo i criteri ivi indicati - non configura affatto una

regola assoluta, essendo ovviamente dettata soltanto per le sanzioni

amministrative graduate fra un limite minimo e massimo (sent. n. 250

del 1992);

che, analogamente, il potere di riforma della ordinanza,

riconosciuto al giudice dell'opposizione ex art. 23, secondo comma,

della legge n. 689 del 1981, concerne esclusivamente il sindacato

sulle sanzioni c.d. graduabili;

che conseguentemente gli artt. 11 e 23 citati, avendo un ambito

di applicazione circoscritto alle sanzioni graduabili, non escludono

(anzi ammettono espressamente) figure di sanzioni fisse o

proporzionali;

che, pertanto, il modello di sanzione previsto dall'art. 29

impugnato non contrasta affatto ma è pienamente compatibile con gli

artt. 11 e 23 della legge n. 689 del 1981;

che infondato è, anche per questa via, il ricorso all'art. 3

della Costituzione, in quanto viene meno il fondamento su cui poggia

la relativa questione sollevata dal giudice a quo e che consiste

nella esistenza di una regola generale "per tutti gli illeciti

amministrativi";

che infondato è pure il contrasto con il principio di

ragionevolezza, in quanto la previsione di una sanzione fissa rientra

nella discrezionalità del legislatore, sempre che non assuma

connotati di arbitrarietà;

che - nel caso di specie - il legislatore ha inteso

predeterminare ogni elemento ai fini dell'applicazione della

sanzione, non già per imporre una valutazione omogenea per fatti di

diversa gravità, bensì per garantire una graduazione della sanzione

in funzione esclusiva del termine entro il quale viene adempiuto

l'ordine di sospensione (e cioè di un elemento oggettivo

dell'illecito), di guisa che la sanzione di cinque milioni prevista

per il caso di ottemperanza immediata viene aumentata della metà nel

caso in cui si adempia con ritardo;

che le eventuali differenze fra i casi rientranti nella

previsione normativa non appaiono di tale rilievo da imporre

diversificazioni nelle sanzioni, atteso che la oggettiva esistenza e

consistenza del pericolo è sufficientemente definita dalla

trasgressione al dovere di astensione in difetto della relativa

autorizzazione, la cui funzione preventiva è indispensabile per la

salvaguardia degli interessi pubblici sottostanti alla attività di

cava;

che i poteri di sospensione dei lavori di escavazione sono

diretti a prevenire i danni che l'attività di coltivazione della

cava - ove svolta in spregio a regole tecniche di prudenza o in

mancanza della dovuta ponderazione degli interessi pubblici coinvolti

da parte della p.a. - può arrecare alla sicurezza e alla salute, al

razionale sfruttamento del territorio nonché ad attività di

preminente interesse generale (viabilità, trasporti pubblici ecc.,

sent. n. 218 del 1988);

che, tutto ciò considerato, il regime di autorizzazione si

presenta come mezzo di controllo di rilevanti interessi pubblici ed

in particolare del rispetto, tra le altre, delle esigenze di

ricettività del territorio, di tutela dall'inquinamento, di

determinazione della quantità del materiale estraibile in relazione

alle necessità obiettive del suo impiego nonché come mezzo per

l'attuazione di un piano regionale di attività estrattiva, sicché

esso si estende alla tutela dell'assetto ambientale e idro-geologico

oltre che a quella delle bellezze naturali (sent. n. 9 del 1973;

sent. n. 7 del 1982; sentt. nn. 79 e 148 del 1993;

che, pertanto, la norma impugnata stabilisce un trattamento che

appare congruo e razionale rispetto al tipo di illecito sanzionato;

che, comunque, anche in relazione a fattispecie penali, è stato

ritenuto da questa Corte che una previsione edittale rigida non sia

di per sé incompatibile con i limiti imposti dalla Costituzione alla

potestà punitiva ed è quindi del tutto compatibile con il principio

di legalità (sentenze nn. 50 del 1980, 167 del 1971, 67 del 1963, 15

del 1962);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita

costituzionale dell'art. 29, comma secondo, della legge della Regione

Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127 (Disposizioni per la coltivazione dei

giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo

sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della regione

siciliana), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione e 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), dal pretore di Marsala - sez.

distaccata di Pantelleria - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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