Art. 64 — Procedimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel procedimento per responsabilità disciplinare dei giornalisti, venendo in discussione la stessa dignità umana e alcuni aspetti della vita di relazione del giornalista, si rende necessario il bilanciamento degli interessi facenti capo al professionista e di quelli relativi alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento, per cui l'applicazione del principio di pubblicità delle udienze non può risultare assoluta e incondizionata. Pertanto l'aver previsto, per le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari davanti al tribunale e alla corte d'appello, il rito camerale anziché l'udienza pubblica, costituisce scelta discrezionale del legislatore operata nell'ambito delle competenze a lui riservate. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 64, primo comma, legge 3 febbraio 1963, n. 69, 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Art. 101 cost. · Art. 64 Ordinamento della professione di giornalista
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1963 al 6 ottobre 2011. 44 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza, puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art64 · fonte del testo
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