Corte costituzionale

Sentenza n. 534/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1989 dal

Pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Di Pietro

Emidio e la Prefettura di Pescara, iscritta al n. 432 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Ricevuta dal Prefetto di Pescara ordinanza-ingiunzione per

violazione dell'art. 102 del codice della strada, Emidio Di Pietro

proponeva rituale opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria

allegando prova dell'avvenuta vendita del veicolo in data anteriore a

quella del commesso illecito.

Nel corso del relativo giudizio il Pretore di Pescara, con

ordinanza in data 17 febbraio 1989 (reg. ord. n. 432 del 1990), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata, nella

parte in cui impone di convalidare l'ordinanza-ingiunzione "se alla

prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano

senza addurre alcun legittimo impedimento", anche nell'ipotesi in cui

l'illegittimità del provvedimento emerga dalla stessa documentazione

allegata agli atti, violerebbe il diritto di difesa, creando altresì

un'ingiustificata diversità di trattamento rispetto ai giudizi nei

quali l'opponente compare all'udienza.

L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta chiedendo che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata. Considerato in diritto

1. - È sottoposta all'esame della Corte questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui prevede che il pretore sia tenuto a convalidare

l'ordinanza-ingiunzione in caso di mancata presentazione

dell'opponente alla prima udienza senza che questi adduca alcun

legittimo impedimento, anche nell'ipotesi in cui l'illegittimità del

provvedimento emerga dalla documentazione allegata al ricorso in

opposizione.

2. - La questione è fondata.

Non ignora la Corte di aver disatteso con precedente ordinanza n.

111 del 1989 la stessa questione, ma, essendo nel frattempo mutato il

quadro normativo nel cui ambito tale pronunzia si collocava, devesi

ora pervenire ad altra soluzione che tenga conto della sopravvenienza

di un diverso sistema di riferimento.

Anche a voler prescindere dalla disputa relativa alla omogeneità

o meno, sul piano sostanziale, del sistema sanzionatorio penale con

quello sanzionatorio amministrativo di cui alla legge 24 novembre

1981, n. 689 (c.d. depenalizzazione), va rilevato, sul piano

processuale, che il giudizio di opposizione all'ingiunzione, come

disciplinato in quest'ultima legge, presenta indiscutibili affinità

con il giudizio di opposizione disciplinato nel processo penale, sia

sotto il regime del codice abrogato che sotto il regime di quello

vigente.

Ciò è tanto vero che la già richiamata ordinanza n. 111 del

1989, nel disattendere la questione analogamente sollevata, aveva

espressamente fatto riferimento a precedenti pronunzie (sentt. n. 46

del 1957 e n. 89 del 1972) che riguardavano consimili questioni

sollevate in sede di giudizio di opposizione a decreto penale per il

quale il codice ora abrogato, all' art. 510, primo comma, conteneva

una disposizione analoga a quella ora impugnata e che appunto da essa

era derivata riproducendone sostanzialmente il contenuto normativo.

Disponeva, infatti, il predetto art. 510 che "Se l'opponente non si

presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il

pretore pronuncia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del

decreto di condanna e dà gli altri provvedimenti indicati nel

secondo capoverso dell'articolo precedente".

La situazione è però, come si è detto, mutata per effetto della

entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988

perché l'art. 464 di quest'ultimo, nel disciplinare il giudizio

conseguente all'opposizione, non prevede l'ordine di esecuzione del

decreto in caso di mancata presentazione dell'opponente, stabilendo

invece espressamente (comma 3) che "nel giudizio conseguente

all'opposizione il giudice revoca il decreto penale di condanna", e

questo in ogni caso, indipendentemente cioè dalla condotta

processuale dell'opponente.

Posto il parallelismo fra i due giudizi di opposizione e, dato che

il legislatore ha riformato in senso più garantista la disciplina di

quello penale, non risulta più giustificata, nei termini in cui la

questione è stata sollevata, la lamentata limitazione del diritto di

difesa dell'opponente nel giudizio relativo agli illeciti

amministrativi "depenalizzati". Infatti, mentre nella prima ipotesi

l'interessato potrebbe vedere soddisfatte le proprie ragioni in base

al solo atto di opposizione, nella seconda, anche se la sua mancanza

di responsabilità risultasse fondata ex actis, andrebbe incontro,

come nel caso oggetto del giudizio a quo, alla convalida

dell'ordinanza-ingiunzione qualora omettesse di presentarsi in

giudizio, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza

addurre alcun legittimo impedimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento

opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo

procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo

impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti

dalla documentazione allegata dall'opponente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:534 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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