Corte costituzionale

Ordinanza n. 478/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal Pretore

di Verona nel procedimento civile vertente tra Borghi Giordano e il

Prefetto di Verona, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile tra Borghi

Giordano e il Prefetto di Verona, il Pretore di Verona ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689, "nella parte in cui impone al giudice dell'opposizione

di convalidare l'ordinanza ingiunzione per effetto della sola mancata

comparizione dell'opponente alla prima udienza, anche nel caso in cui

l'illegittimità del provvedimento amministrativo, nei limiti dei

motivi addotti o comunque rilevabili d'ufficio, derivi prima facie

dalla documentazione allegata al ricorso ovvero depositata

dall'autorità che ha emesso il provvedimento";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che identica questione, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, è stata dichiarata dalla Corte manifestamente

infondata con ordinanza n. 111 del 1989 e che non vengono addotti

argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati in tale occasione, l'art.

113 della Costituzione risultando invocato quale particolare

manifestazione del diritto di difesa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Verona con

ordinanza 31 gennaio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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