Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 24,

42, 52, 92 e segg. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata

e della liquidazione coatta amministrativa); e del coord. disp. degli

artt. 429, comma terzo, cod. proc. civ. e 59 del r.d. 16 marzo 1942, n.

267, promossi con:

1) n. quattro ordinanze emesse il 1 luglio 1975 dal Tribunale di

Ravenna nei procedimenti civili vertenti tra Guardigli Aldo, Fanti

Ludovico, Cignani Enzo, Montanari Luciano e il fallimento Callegari e

Ghigi, rispettivamente iscritte ai nn. 368, 369, 370 e 371 del registro

ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 281 del 1975;

2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1980 dal Giudice unico del

Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Barresi Rocco e

la Ditta Confezioni Lorena, iscritta al n. 755 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del

1980;

3) n. quattro ordinanze emesse il 13 ottobre 1980 dalla Corte di

cassazione - sezioni unite civili - sui ricorsi proposti dalla

Compagnia Mediterranea di Assicurazione in l.c.a. contro Di Pace

Gerardo, Scassa Franco, Laudicina Enzo e Martino Aurelio,

rispettivamente iscritte ai nn. 853, 854, 855 e 856 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 357 del 1980 e n. 6 del 1981.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia Mediterranea di

Assicurazione in l.c.a. e di Martino Aurelio nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Emilio Pasanisi per la Compagnia Mediterranea di

Assicurazione in l.c.a., l'avv. Francesco Russo per Martino Aurelio e

l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con sentenza 18 febbraio 1972 il Tribunale di Ravenna

dichiarò il fallimento della s.a.s. Callegari e Ghigi in persona degli

accomandatari Franco e Pierfrancesco Callegari che con successiva

sentenza 23 marzo 1972 estese agli accomandanti Alessandro e Eugenio

Callegari.

Aldo Guardigli, dipendente della fallita società, chiese ed

ottenne l'ammissione al passivo in via privilegiata per la somma di

lire 6.394.694; somma, della quale in sede di riparto parziale percepì

il 25% pari a lire 1.598.673 rimanendo quindi creditore per lire

4.796.021.

Con domanda di insinuazione tardiva, presentata il 30 ottobre 1974,

il Guardigli chiese di essere ammesso al passivo, sempre in via

privilegiata, per gli interessi maturati sulla somma, corrispostagli in

base al riparto parziale dal 18 febbraio 1972 al 4 luglio 1973, e gli

interessi maturati dal 18 febbraio 1972 al saldo sulla residua somma,

nonché su questa ultima una somma ulteriore per svalutazione

monetaria. In sede di precisazione delle conclusioni chiese

l'ammissione per somma pari al maggior danno subito a causa della

diminuzione di valore del credito verificatasi dal 18 febbraio 1972

(data della dichiarazione del fallimento sociale) o, quanto meno, dalla

data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533 fino al

saldo, e, in subordine, chiese che il Tribunale, ritenuta rilevante e

non manifestamente infondata la questione di illegittimità degli artt.

42, 52, 54, 55 e 72 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione in quanto non

consentirebbero l'ammissione al passivo della somma di cui all'art.

429, comma terzo, cod. proc. civ. (rivalutazione monetaria dei crediti

di lavoro), relativa al periodo successivo alla dichiarazione di

fallimento, trasmettesse gli atti alla Corte costituzionale per la

risoluzione della questione.

Malgrado le conclusioni di reiezione opposte dalla convenuta

curatela, il Tribunale, con ordinanza 1 luglio 1975, debitamente

comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del

27 ottobre 1975, e iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1975, ha

ritenuto rilevante e giudicato non manifestamente infondata la

questione di illegittimità degli artt. 42, 52, 92 e segg., r.d. 16

marzo 1942, n. 267 in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e

in riferimento all'art. 429, comma terzo (sub art. 1 legge n. 533/1973)

cod. proc. civile.

Secondo il Tribunale, la "cristallizzazione" dei crediti di lavoro

in materia concorsuale, che seguirebbe sia all'impossibilità di

adempiere, in cui versa il debitore fallito, sia al difetto di

concorsualità del credito per risarcimento di danni provocati da

inadempimento, maturati dopo la dichiarazione di fallimento, mal si

concilia con il novellato comma terzo dell'art. 429, che consente la

rivalutazione dei crediti del lavoratore a far tempo dal sorgere del

credito, se formano oggetto di condanna resa in processo celebrato con

il rito speciale del lavoro. Tale contrasto comporterebbe disparità di

trattamento tra crediti di lavoro, fatti valere nel processo del

lavoro, per i quali vige il comma terzo dell'art. 429 c.p.c., e crediti

di lavoro accertati in sede di verificazione del passivo

dell'imprenditore fallito. Donde la violazione degli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 3 novembre

1975, depositato il successivo 10, nel quale l'Avvocatura generale

dello Stato ha concluso per l'infondatezza della questione a) in

riferimento all'art. 3 perché la posizione del lavoratore creditore di

datore in bonis non può essere equiparata alla posizione del

lavoratore creditore di datore fallito e, pertanto, la inapplicabilità

del novellato comma terzo dell'art. 429 non implica violazione del

principio di uguaglianza e ben può l'art. 429, comma terzo essere

invocato anche dal secondo lavoratore a fallimento chiuso, e b) in

riferimento all'art. 36 perché - a parte il difetto di motivazione che

inficia sul punto l'ordinanza di rimessione - la legge 29 luglio 1975,

n. 426 ha modificato l'ordine dei privilegi, previsto negli artt. 2751

bis e 2777 cod. civ. a favore dei lavoratori, i quali non possono non

giovarsi della riforma anche nel concorso aperto sul patrimonio del

datore fallito.

1.2. - Differiscono sol per le generalità dei dipendenti (Ludovico

Fanti, Enzo Cignani, Luciano Montanari) e l'importo dei crediti, che

han formato oggetto di domanda di msinuazione tardiva, le altre tre

ordinanze di pari data, rese dal medesimo Tribunale, comunicate e

notificate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 27 ottobre

1975 e iscritte ai nn. 369, 370 e 371 registro ordinanze 1975.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ricalcano

l'altro versato nell'incidente n. 368/1975.

1.3. - Alla pubblica udienza del 4 marzo 1981, cui i quattro

incidenti sono stati rinviati dall'udienza del 29 ottobre 1980, il

giudice Andrioli ha svolto la relazione e l'avvocato dello Stato

Angelini Rota ha insistito nelle già formulate conclusioni e, ancor

prima, nella irrilevanza della questione, provocata dalla anteriorità

della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro rispetto alla

data della entrata in vigore della legge n. 533/1973.

2.1. - La causa, introdotta avanti il Tribunale di Locri con atto

notificato il 10 gennaio 1963 da Rocco Barresi il quale, assumendo di

aver svolto attività di rappresentante di commercio della Ditta

Confezioni Lorena, corrente in Castelvetrano, ne aveva chiesto la

condanna al pagamento di provvigioni e instava per la risoluzione del

contratto per colpa della convenuta, proseguì anche dopo l'entrata in

vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, con il rito ordinario e dié

luogo alla sentenza 10 luglio 1975, con cui vennero dichiarate la

"incompetenza per materia" del Tribunale e la competenza del giudice

istruttore in funzione di giudice unico. All'udienza del 19 dicembre

1977 avanti il giudice unico fu dichiarata la interruzione della causa

per fallimento della convenuta, dichiarato dal Tribunale di Trapani con

sentenza di cui non risulta dagli atti la data.

Con ricorso del 23 marzo 1978 la causa venne riassunta nei

confronti del curatore del fallimento, che non si costituì, avanti il

giudice unico, il quale, con ordinanza 21 gennaio 1980, debitamente

comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del

24 dicembre 1980 e iscritta al n. 755 registro ordinanze 1980, giudicò

rilevante e non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 24 della legge fallimentare sulla

considerazione che la norma, per essere fondata sul principio della

concentrazione di tutte le liti, comunque connesse con il fallimento,

avanti il tribunale fallimentare, sarebbe in contrasto con la legge 11

agosto 1973, n. 533, sicuramente ispirata alla tutela del lavoratore

sia per la competenza territoriale sia per il rito, che tale contrasto

provocherebbe disparità di trattamento tra il lavoratore, che fa

valere i propri diritti nei confronti del datore in bonis, e il

lavoratore che li fa valere nei confronti del datore fallito.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 3 gennaio

1981, depositato il successivo 12, in cui l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per l'infondatezza della questione sul riflesso a)

che parametro di costituzionalità non sarebbe da riguardarsi all'art.

3, che appare soltanto nella pubblicazione della ordinanza nella

Gazzetta Ufficiale, b) che il sindacato di conformità al principio

d'uguaglianza può sperimentarsi per quando sussista una qualche

diversificazione, che renda irrazionale la diversa normativa, o quando

difettino motivi attendibili per discriminare situazioni, che, pur

basate su diversi presupposti, vengano poi ad assumere note che si

distinguano per particolari atteggiamenti soggettivi o oggettivi, c)

che appare per contro giustificato che, se il debitore è fallito,

giudice del rapporto sia non quello del lavoro ma l'altro fallimentare

affinché tutte le azioni rientrino nella procedura concorsuale

dell'accertamento del passivo fallimentare al fine di assicurare il

principio fondamentale della par condicio creditorum.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 1981 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione; l'avvocato dello Stato Angelini Rota per il

Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito nelle già prese

conclusioni.

3.1. - Gerardo Di Pace, premesso che, assunto in prova dalla

Compagnia Mediterranea di Assicurazioni s.p.a. il 1 marzo 1958 in

qualità di "commesso autista", era entrato a far parte dell'organico

della Compagnia il 1 marzo 1959 con la qualifica di "aiuto commesso"

con obbligo di espletare anche mansioni di autista, che il 1 giugno

1960 venne promosso "impiegato di III cat. A" e con tale qualifica

reinquadrato il 21 giugno 1962, dopo avere, con atto notificato il 23

agosto 1965, convenuto la Compagnia, collocata in l.c.a. (liquidazione

coatta amministrativa) con d.P.R. 17 settembre 1964, n. 788, avanti il

Tribunale di Roma, sezione lavoro, per sentirla condannare al pagamento

della somma di lire 2.670.628 a titolo di differenza stipendio,

indennità di mensa, indennità sostitutiva del preavviso, compenso per

lavoro straordinario, differenza dell'indennità sostitutiva delle

ferie e differenza dell'indennità di anzianità, spiegò, con ricorso

11 giugno 1967 notificato il successivo 16 ottobre, opposizione avverso

l'elenco dei creditori della Compagnia in l.c.a. a cura del liquidatore

nella cancelleria del Tribunale di Roma il 10 maggio 1967, chiedendo di

essere ammesso per la complessiva somma di lire 2.748.628 sulla base

degli stessi titoli dedotti nell'atto di citazione. La Compagnia

costituitasi contestò il fondamento delle pretese dell'attore.

Riunite le due cause, nelle quali il Di Pace chiese riconoscerglisi

la rivalutazione monetaria dei crediti azionati, e assunta prova per

testi, il Tribunale giudicò rivalutabile il credito del Di Pace sol a

far tempo dai 12 dicembre 1973, e cioè da data anteriore alla sentenza

dichiarativa di fallimento.

Proposizione oppugnata dalla Compagnia in Cassazione con ricorso

notificato il 4 novembre 1976.

Gli altri incidenti, di cui sono protagonisti Franco Scassa, Enzo

Laudicina e Aurelio Martino, ne divergono sol per l'ammontare dei

crediti.

3.2. - Identica la motivazione in diritto delle quattro ordinanze

13 ottobre 1980, comunicate e notificate, pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale nn. 557 del 1980 e 6 del 1981 e iscritte ai nn. 853 a 856

reg. ord. 1980, con le quali le Sezioni unite civili della Cassazione,

sulle divergenti conclusioni del P.M., hanno sollevato d'ufficio

questione di legittimità della normativa risultante dal coordinato

disposto degli artt. 429, comma terzo, cod. proc. civ. e 59 r.d. 16

marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

I dubbi di illegittimità si appuntano in particolar guisa

sull'art. 59 della legge fallimentare in quanto - si osserva - fra i

crediti di cui esso vuole il livellamento dell'espressione monetaria

rilevante ai fini del concorso ai valori della data del fallimento,

vanno senz'altro compresi quelli di cui all'art. 429, terzo comma,

codice di procedura civile che garantisce nel processo del lavoro la

rivalutazione. Cosicché, non rilevando in contrario il fatto che

l'art. 429, terzo comma, costituisca una norma speciale - tale non

potendosi considerare di fronte alle disposizioni della legge

fallimentare - le esigenze tutelate dall'art. 429 rimangono sacrificate

a quelle di cui è espressione l'art. 59. Il che peraltro non esaurisce

il discorso, rendendosi necessario verificare se le anzidette

disposizioni, nel risultato cui dà luogo il loro coordinamento, siano

coerenti con i precetti della Costituzione che garantiscono il diritto

dei prestatori di lavoro alla retribuzione.

Avanti la Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri e si è costituito per la Compagnia l'avv. E. Pasanisi e

per la parte privata Martino Aurelio gli avv. Russo e Gagliardi.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 1981 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione; gli avv.ti Russo e Pasanisi e l'avvocato dello

Stato Angelini Rota hanno insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

La connessione delle questioni giustifica la contestuale decisione

dei nove incidenti.

1. - Va per prima esaminata la questione d'illegittimità dell'art.

24 della legge fallimentare, che il giudice unico del Tribunale di

Locri, ponendo la impugnata disposizione a raffronto con la intera

legge 11 agosto 1973, n. 533, ha nella ordinanza 21 gennaio 1980

giudicato lesiva del principio di uguaglianza per inferirne diversità

tra i trattamenti riservati al lavoratore creditore di datore in bonis

e al lavoratore creditore del datore fallito.

La questione è infondata perché l'applicazione dell'art. 24 alle

azioni derivanti da rapporti di lavoro - prevista si noti fin dal 1942

- si giustifica per la esigenza di assoggettare anche i crediti che ne

formano oggetto alla procedura di accertamento del passivo in virtù

del fondamentale principio della vis attractiva del tribunale

fallimentare.

2.1. - Sia le ordinanze della Cassazione sia quelle del Tribunale

di Ravenna prospettano dubbi di incostituzionalità riguardo alla

esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro fatti valere in

procedure concorsuali per il tempo successivo alla data di loro

apertura. Secondo le ordinanze della Cassazione tale esclusione

risulterebbe dal coordinato disposto degli artt. 429, terzo comma, del

codice di procedura civile, e 59 della legge fallimentare, o il dubbio

di legittimità costituzionale si porrebbe in riferimento al solo art.

36 della Costituzione. Secondo le ordinanze di rimessione del Tribunale

di Ravenna, invece, la esclusione stessa discenderebbe dagli artt. 45,

52, 92 e seguenti della legge fallimentare, e il dubbio di

incostituzionalità si porrebbe anche in relazione all'art. 3 della

Costituzione ma in riferimento al solo art. 429, comma terzo, del

codice di procedura civile.

Vertendosi in tutti i giudizi promossi con tali provvedimenti in

tema di crediti sorti nei confronti del datore in bonis non ancora

fallito né collocato in liquidazione coatta amministrativa, non viene

in considerazione la diversa ipotesi dei crediti di massa che pure

aveva formato oggetto di discettazione avanti ad alcuno dei giudici

del merito.

Questa Corte non può fare buon viso alla eccezione di irrilevanza

sollevata sul riflesso che la dichiarazione di fallimento del datore di

lavoro sarebbe anteriore alla data di entrata in vigore della legge

533/1973, perché la giurisprudenza della Cassazione si è

definitivamente orientata nel senso dell'applicabilità dell'art. 429,

comma terzo, ai crediti pur sorti anteriormente al 12 dicembre 1973

(data di entrata in vigore della legge 533/73) e a far tempo della loro

maturazione (orientamento definito "norma vivente" da questa Corte con

sentenza n. 161 del 1977).

2.2. - Nel merito giudica la Corte che la non rivalutabilità dei

crediti di lavoro nella procedura fallimentare - sia che la si faccia

discendere (come 51 assume nelle ordinanze della Cassazione) dal

coordinato disposto degli artt. 429, terzo comma, del codice di

procedura civile, e 59 della legge fallimentare, sia che (come si

sospetta nei provvedimenti di rimessione del Tribunale di Ravenna) si

propenda a ricavarla, in riferimento all'art. 429, terzo comma, del

cod. proc. civ., dagli artt. 42, 52, 92 e segg., della legge

fallimentare - non sia in contrasto, sotto alcuno dei profili

prospettati, né con l'art. 36 né con l'art. 3 della Costituzione.

Al riguardo la Cassazione, premesso che l'art. 36 della

Costituzione configura il diritto del lavoratore alla retribuzione come

diritto rafforzato e irrinunciabile, si domanda se la esigenza

primaria, cui la retribuzione ne risulta finalizzata, possa ritenersi

pienamente assicurata senza un meccanismo di adeguamento che - in

qualunque evenienza ed in qualunque sede se ne pretenda il

soddisfacimento - sottragga il relativo credito al pericolo della

svalutazione, e se possa quindi ritenersi compatibile con la norma

costituzionale un meccanismo di adeguamento che cessi di operare nella

procedura concorsuale cui sia sottoposto il datore di lavoro,

riservando al lavoratore solo la possibilità, spesso teorica, offerta

dall'art. 120 della legge fallimentare (o, se vuolsi, dagli artt. 2308

codice civile e 147 della stessa legge).

A sua volta il Tribunale di Ravenna si basa essenzialmente sulla

"disparità di trattamento - a suo avviso evidente - tra crediti di

lavoro accertati nella sede propria del processo di lavoro (per i quali

vigono le norme di cui all'art. 429, terzo comma, codice di procedura

civile) e crediti di lavoro accertati in base alle norme dello stesso

passivo fallimentare". Riconosce quindi come sostanzialmente

inaccettabile che, mentre il principio introdotto con l'art. 429 codice

di procedura civile si fonda sul fatto oggettivo della esistenza di un

credito di lavoro sminuito nella sua consistenza dalla svalutazione

monetaria, il credito di lavoro accertato con la formazione dello stato

passivo debba in virtù delle particolari norme della legge

fallimentare rimanere inalterato.

2.3. - Né i rilievi svolti dalla Corte di cassazione né quelli

svolti dal Tribunale di Ravenna possono essere condivisi.

È ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 13 dei 1977, ebbe

a ritenere che la disposizione dell'art. 429 c.p.c., come modificato

dalla legge n. 533 del 1973, nel prevedere la dovuta retribuzione e

l'obbligo del giudice di determinare il maggior danno eventualmente

subito per la diminuzione di valore del credito, rinviene nello sfondo

il presidio e la garanzia (oltre che di altri precetti della

Costituzione) dell'art. 36, ma ravvisò la ratio della norma nella

funzione di "remora" che essa "ingenera rispetto ... al fatto stesso

del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate

ad assolvere esigenze primarie del lavoratore" e sottolineò che con la

disciplina in questione "viene recuperato con manovra sostanzialmente

riequilibratrice quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di

lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha

investito nella propria struttura organizzativa".

Anche la successiva sentenza n. 43 del 1977 ha confermato come

ratio della norma la funzione di remora per il datore di lavoro e

quella di riequilibrio economico fra i soggetti del rapporto, nel senso

sopra precisato, dichiarando non fondata la questione di legittimità

costituzionale della inapplicabilità dell'art. 429, terzo comma,

codice procedura civile ai crediti di lavoro dei dipendenti di enti

pubblici, in quanto ritenne insussistenti nel caso le suddette

finalità.

Il più o meno puntuale adempimento della obbligazione del datore

di lavoro non rileva per il periodo posteriore alla apertura delle

procedure concorsuali poiché queste rientrano nella categoria della

esecuzione forzata delle obbligazioni, e, pertanto, si risolve in

inutile dialettica la disquisizione quale sia la causa

dell'attribuzione identificata nell'art. 150 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura civile.

La violazione dell'art. 3, poi, è a torto prospettata dal

Tribunale di Ravenna per essere la posizione creditizia del lavoratore

nelle procedure concorsuali non comparabile alla situazione prevista

nel rito del lavoro.

Va pertanto esclusa tanto la violazione dell'art. 36 quanto quella

dell'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 42,

52, 92 e segg. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata in relazione agli

artt. 3 e 36 della Costituzione e in riferimento all'art. 429, comma

terzo (sub art. 1 l. 533/1973) cod. proc. civ. dal Tribunale di

Ravenna con ordinanze 1 luglio 1975;

dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 24 r.d.

16 marzo 1942, n. 267 sollevata dal giudice unico del Tribunale di

Locri in relazione all'art. 3 della Costituzione con ordinanza 21

gennaio 1980;

dichiara non fondata la questione di legittimità della normativa

risultante dal coordinato disposto degli artt. 429, comma terzo, cod.

proc. civ. e 59 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata dalla Corte di

cassazione in riferimento all'art. 36 della Costituzione con ordinanze

13 ottobre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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