Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 201

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1980 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Tugnoli Rino ed altri e la s.p.a.

Centrale Assicurazioni, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1980

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 10

settembre 1980;

2) ordinanza emessa il 14 luglio 1982 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Venturi Viviana ed altri e la s.p.a.

Centrale Assicurazioni, iscritte al n. 620 del registro ordinanze 1982

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15

dicembre 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Dante Corti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso, depositato il 25 febbraio 1980, Tugnoli Rino e

altri trenta già dipendenti della Centrale Assicurazioni s.p.a., posta

in liquidazione coatta amministrativa con d.P.R. 11 agosto 1976 n. 602,

(più precisamente presso la delegazione bolognese) chiesero al Pretore

di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, a) accertare e

dichiarare, in contraddittorio del commissario liquidatore della

Società, che i crediti di essi ricorrenti per indennità di anzianità

erano produttivi di rivalutazione e interessi anche durante la fase di

liquidazione coatta amministrativa, b) accertare che il commissario

liquidatore aveva l'obbligo di imputare le spese di gestione

proporzionalmente a tutti i cespiti attivi, mobiliari e immobiliari, c)

accertare e dichiarare che i ricorrenti avevano diritto di vedere

soddisfatti i loro crediti di lavoro subordinato sull'attivo mobiliare,

con posposizione esclusivamente ai crediti per spese di giustizia, e

che a tale criterio sarebbe il commissario liquidatore dovuto attenere

nei riparti parziali, con vittoria di spese e onorari, e, a sostegno di

tali conclusioni, allegarono, tra l'altro, A) in punto di fatto che non

solo dopo tre anni e mezzo dal provvedimento di messa in l.c.a. non era

stato depositato lo stato passivo (adempimento per il quale l'art. 209

l. fall. prevede il termine di novanta giorni dalla messa in

liquidazione), ma neppure era stata ricevuta dai lavoratori la

comunicazione delle somme risultanti a loro credito, alla quale il

commissario liquidatore, a sensi dell'art. 207 l. fall., avrebbe dovuto

provvedere entro un mese dalla sua nomina, e che il commissario

liquidatore, all'uopo interpellato, aveva precisato che al realizzo

mobiliare di lire 324.000.000 e a quello immobiliare di lire

1.117.352.000 facevano riscontro spese per la gestione liquidativa di

lire 3.098.151.811, e affacciavano la preoccupazione che l'accumularsi

di passività, da pagarsi in prededuzione, finisse con assorbire tutto

l'attivo, e B) in punto di diritto che per tutta la fase

amministrativa, e cioè fino al deposito dello stato passivo a sensi

dell'art. 209 l. fall., si apriva un "vuoto" di giurisdizione che la

Corte costituzionale, nella sent. 87/1969, aveva reputato non

illegittimo per la sua transitorietà, che in fatto era smentita dalla

vicenda della liquidazione de qua.

1.2. - Nel contraddittorio del commissario liquidatore, il quale,

nella memoria difensiva di costituzione depositata l'11 aprile 1980,

ebbe ad eccepire il difetto di giurisdizione - competenza dell'adito

giudice, obiettò che per tre dei ricorrenti si era provveduto alla

comunicazione, di cui all'art. 207 l. fall., sotto la data del 7

febbraio 1980 e a numerosi altri, ultimati i conteggi, la si sarebbe

tra breve inviata, che la corresponsione degli interessi e la

rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, di cui al novellato art.

429, comma terzo c.p.c., poteva formare oggetto di sentenza (non, come

dai ricorrenti si faceva istanza, di mero accertamento, ma) di

condanna, e che l'art. 2751 bis c.c. si opponeva all'accoglimento delle

altre domande attrici, l'adito Pretore, con ordinanza emessa il 24

maggio 1980, comunicata il 9 e notificata il 15 del successivo mese di

giugno, pubblicata nella G.U. n. 249 del 10 settembre 1980 e iscritta

al n. 500 R.O. 1980, ha giudicato rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 24 comma primo Cost., la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 201 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

nella parte in cui, richiamando il comma secondo dell'art. 52 e

rendendo applicabili all'accertamento dei crediti anche privilegiati

vantati nei confronti dell'ente assoggettato a liquidazione coatta

amministrativa le norme riguardanti lo stato passivo stabilite nel Capo

V, tit. II r.d. 267/1942, con gli adempimenti di cui agli artt. 207,

208 e 209, attribuisce al liquidatore il potere di procedere entro un

termine non perentorio all'iscrizione di crediti ammessi e vieta nel

frattempo l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti

stessi, sollecitando il riesame delle ragioni - poste a base della

sent. 87/1969 dalla Corte costituzionale - che sarebbero tecnicamente

inadeguate (l'azione di responsabilità è proponibile non dai

creditori ma dal nuovo liquidatore previa revoca del precedente) o

praticamente inefficaci (come la denunzia all'autorità di vigilanza

stante la tradizionale lentezza e la scarsa sensibilità

dell'amministrazione centrale) anche perché, a) il principio,

affermato dalla Corte, secondo cui esigenze generali e superiori

finalità di giustizia possono legittimare l'obbligatorio esperimento

di preventivi procedimenti amministrativi, perderebbe la sua efficacia

giustificativa ove non sia in alcun modo assicurato il rispetto di

ragionevoli limiti temporali, b) l'esigenza di contestuale accertamento

di tutti i crediti, propria della procedura concorsuale, non sarebbe da

porre in contrasto con i diritti dei singoli, ma vuole e deve

costituire una modalità di tutela, c) non sarebbe risolutivo il

rilievo della Corte, secondo cui i principi generali impediscono

l'estinzione dei diritti in pendenza della procedura, dal momento che

tali principi, almeno sotto il profilo della garanzia, sono in realtà

assoggettati a progressivo svuotamento per effetto della protrazione

della procedura medesima, e d) i rimedi indiretti (come la denunzia

all'autorità di vigilanza e le stesse sanzioni di natura penale) non

potrebbero comunque sostituire "sotto il profilo strutturale e

costituzionale la garanzia dell'azione giudiziaria, la quale, in

definitiva, per effetto dell'impugnata normativa, è condizionata alla

discrezionalità della pubblica amministrazione".

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 30 settembre 1980, nel quale l'Avvocatura generale

dello Stato, al fine di concludere per la infondatezza della proposta

questione, ha osservato che a) tratterebbesi nella specie non di

discrezionalità amministrativa ma di adempimenti vincolati della

Pubblica Amministrazione anche se la durata ne può variare in

relazione alla complessità del compito, b) il coordinamento tra

interessi pubblici (che giustificano l'affidamento al commissario della

redazione dello stato passivo) e interessi dei creditori sarebbe

rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore, la cui scelta

(orientata verso ipotesi di controlli sulla correttezza dello

svolgimento della procedura anziché verso la previsione di termini

rigidi) non è del tutto irrazionale e, quindi, sfugge a censure

d'incostituzionalità, c) il giudice a quo non avrebbe accertato se il

lungo tempo trascorso sia stato richiesto dalla complessità degli

adempimenti, d) non risulterebbe che siano stati utilizzati tutti i

rimedi (in specie le denunzie penali) che avrebbero potuto sollecitare

lo svolgimento della procedura.

2.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 febbraio 1983, in

cui il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato

Corti ha illustrato i già svolti argomenti e le già formulate

conclusioni.

3.1. - Con ricorso, depositato l'11 gennaio 1982, Venturi Viviana e

altri otto ex dipendenti della Centrale Assicurazioni s.p.a. posta in

liquidazione coatta amministrativa con d.P.R. 11 agosto 1976 n 602,

(più precisamente presso la delegazione bolognese) chiesero dichiarare

e accertare in contraddittorio con il commissario liquidatore che essi

ricorrenti avevano diritto al pagamento, come crediti verso la massa

pagabili in prededuzione ex art. 111 l. fall., delle somme, che

venivano quantificate, spettanti a titolo di indennità di anzianità

e, a sostegno di tali conclusioni, allegarono A) in linea di fatto che

a) la messa in l.c.a. era stata disposta a seguito della sentenza 4

agosto 1976 dichiarativa dello stato d'insolvenza della Società,

pronunciata dal Tribunale di Roma, b) il rapporto di lavoro era stato

poi risolto a seguito di licenziamenti a far tempo dal 16 ottobre 1976

con pagamento delle indennità di mancato preavviso, c) tre commissari

liquidatori si erano succeduti alla testa della procedura, d) a quasi

cinque anni dall'inizio della procedura non ancora era stato depositato

lo stato passivo, e) i varii commissari avevano giustificato il rifiuto

di prestare anticipi sulle spettanze di indennità di anzianità,

perché non era prevedibile alcuna capienza per i crediti retributivi

privilegiati in primo grado nell'attivo, da destinare, per contro,

essenzialmente alle stesse spese di procedura costituenti oggetto di

prededuzione, e B) in linea di diritto che a) i crediti per indennità

di anzianità di essi ricorrenti, per essere stati licenziati in tempo

successivo alla dichiarazione di stato di insolvenza e alla messa della

datrice in l.c.a., alla stessa guisa di ogni altro debito contratto dal

commissario liquidatore (così come dal curatore di fallimento e dai

commissari giudiziali alle procedure di concordato preventivo e di

amministrazione controllata), rientrerebbero nelle previsioni dell'art.

111 l. fall., b) tale interpretazione, accolta solo da minoranza

giurisprudenziale e dottrinale, sarebbe stata recepita dall'art. 4 d.l.

31 luglio 1981 n. 414 (conv. in l. 2 ottobre 1981 n. 544), il quale,

con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi, prescrive che "Le indennità di anzianità

dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di

amministrazione straordinaria il cui rapporto di lavoro sia cessato

dopo l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione

dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario, sono considerate

per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione

dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art.111 n. 1 r.d. 16

marzo 1942 n. 267": disposizione di cui la difesa dei ricorrenti

s'indugiava a dimostrare la portata comune a tutte le procedure

concorsuali, non esclusa quindi la liquidazione coatta amministrativa.

3.2.-Nel contraddittorio del commissario liquidatore, il quale,

nella memoria difensiva di costituzione depositata il 19 febbraio 1982,

eccepì in linea preliminare il difetto di giurisdizione - competenza

del giudice adito e nel merito contestò la portata generale dell'art.

4 d.l. 414/1981 per il collegamento fra tale norma e la continuazione

dell'esercizio dell'impresa soggiungendo che la sent. 139/1981 della

Corte costituzionale non consentirebbe l'ammissione del credito per

danni da svalutazione monetaria e per interessi, l'adito Pretore, con

ordinanza emessa il 14 luglio 1982, notificata e comunicata il 23 dello

stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 344 del 15 dicembre 1982 e

iscritta al n. 620 R.O. 1982, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 201 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 per la parte in

cui, richiamando il secondo comma dell'art. 52 e rendendo applicabili

all'accertamento dei crediti nei confronti dell'ente assoggettato a

liquidazione coatta amministrativa le norme riguardanti lo stato

passivo di cui al Capo V, tit. II dello stesso r.d. con gli adempimenti

di cui agli artt. 207, 208,209, attribuisce al liquidatore il potere di

procedere senza un termine perentorio alla iscrizione dei crediti e

alla formazione dello stato passivo, vietando per lo stesso periodo

indeterminato l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti

stessi, per il contrasto con l'art. 24 comma primo Cost. a) aggiungendo

ai motivi, che avevano rinvenuto collocazione nella precedente

ordinanza, il richiamo ad una relazione del commissario liquidatore

della Società - datata 30 gennaio 1982 ed acquisita agli atti del

giudizio pretorile -, nella quale si faceva parola di 15 anni per il

deposito dello stato passivo e di ulteriori 15-20 anni per la

definizione delle opposizioni e si concludeva nel senso della

"inesistenza di basi concrete di fattibilità della procedura allo

stato della legislazione", b) precisando che, in concomitanza con la

pronuncia della precedente ordinanza, era stato inoltrato rapporto alla

Procura della Repubblica di Roma, che peraltro non aveva smosso la

situazione esaurentesi in sostanza nella progressiva alienazione degli

immobili per fronteggiare le spese di gestione della procedura, c)

invocando l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il

quale prevede il "diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge", e d) rilevando che "la pratica interpretativa

delle norme (in esame), ove non dichiarate illegittime

costituzionalmente, costituirebbe una fonte di responsabilità per lo

Stato italiano".

4.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 4 gennaio 1983, nel quale l'Avvocatura generale

dello Stato a sostegno della eccezione di inammissibilità della

proposta questione, ha dedotto che non apparirebbe chiaro se si denunci

l'attribuzione della prima fase di accertamento del passivo (non ad un

organo giurisdizionale come il giudice delegato, ma) al commissario

liquidatore, ovvero la mancata soggezione dell'attività del

commissario al rispetto di termini perentori, e, a sostegno della

eccezione d'irrilevanza della questione, ha osservato che i crediti da

soddisfarsi in prededuzione (quali sarebbero, a giudizio del Pretore, i

crediti per indennità di anzianità) non formerebbero oggetto della

procedura di ammissione al passivo di crediti concorsuali, mentre per

la infondatezza della questione si è rimessa al precedente atto di

intervento.

4.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 febbraio 1983, in

cui il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv dello Stato Corti

ha illustrato i già svolti argomenti e le già formulate conclusioni. Considerato in diritto :

5. - La connessione strettissima che li vincola, impone la riunione

dei due incidenti, nei quali il Pretore di Bologna, in funzione di

giudice del lavoro, ha sospettato d'incostituzionalità l'art. 201 l.

fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), che, al fine di disciplinare gli

effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa,

richiama le disposizioni del Titolo II, Capo III, Sezioni II (effetti

del fallimento per i creditori) e IV (effetti del fallimento sui

rapporti giuridici preesistenti) e dell'art. 66 (azione revocatoria

ordinaria) sostituendo nei poteri del tribunale e del giudice delegato

l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri

del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei

creditori il comitato di sorveglianza.

Più precisamente, il giudice a quo ha puntualizzato l'impugnazione

dell'art. 201 "per la parte in cui, richiamando il secondo comma

dell'art. 52 e rendendo applicabili all'accertamento dei crediti anche

privilegiati vantati nei confronti dell'ente assoggettato a l.c.a. le

norme riguardanti lo stato passivo stabilite nel capo V, titolo II

della legge, con gli adempimenti di cui agli artt. 207, 208 e 209,

attribuisce al liquidatore il potere di procedere entro un termine non

perentorio all'iscrizione di crediti ammessi e vieta nel frattempo

l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti stessi per il

contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost.".

6.- Senonché dalla ordinanza 14 luglio 1982 (p. 1 della copia

pervenuta alla Corte) risulta che i nove lavoratori già dipendenti

della Centrale Assicurazioni s.p.a., posta in liquidazione con d.P.R.

11 agosto 1976 n. 602, erano stati licenziati il 15 ottobre 1976 e,

avendo ricevuto dal liquidatore soltanto l'indennità di preavviso e

non anche l'indennità di anzianità, avevano, con ricorso presentato

al Pretore di Bologna l'11 gennaio 1982, chiesto accertarsi il loro

diritto ad ottenere il pagamento di varie somme "come crediti verso la

massa pagabili in prededuzione ex art. 111 n. 1 r.d. 16 marzo 1942, n.

267".

Tale essendo la res in iudicium deducta, la questione si appalesa

inammissibile per ciò che si pongono in concreta considerazione (non

quei crediti concorrenti della impresa poi assoggettata a l.c.a. cui si

riferisce l'impugnato art. 201, sibbene) crediti pagabili in via di

prededuzione ex art. 111 n. 1 l. fall., né il giudice a quo ha speso

parola per affermare l'estensibilità del procedimento di ammissione al

passivo di creditori concorsuali ai creditori di massa.

7. - Sebbene né dalla motivazione dell'ordinanza 24 maggio 1980

né dai fascicoli della controversia di merito risulti provata la

pertinenza della qualità di creditori concorsuali ai lavoratori ex

dipendenti della Centrale Assicurazioni s.p.a., che viene data per

pacifica, e, pertanto, non sussista la discrepanza avvertita

nell'ordinanza 14 luglio 1982, non si può non constatare la

sussistenza di altra ragione di inammissibilità provocata da ciò che

il giudice a quo mai potrebbe fare applicazione della sentenza che

questa Corte andrebbe a pronunciare perché- quali che siano le cadenze

temporali dello "stato" amministrativo dell'accertamento del passivo

dell'impresa in l.c.a.-lo "stato" giurisdizionale, dominato da

concorsualità, compete al tribunale della sede principale dell'impresa

(art. 209 l. fall.), né può darsi translatio judicii per non

produrre le eventuali denunce dei creditori concorsuali al liquidatore

quegli effetti propri della domanda giudiziale che l'art. 90 l. fall.

riserva alla domanda di ammissione al passivo fallimentare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due incidenti iscritti ai nn. 500 R.O. 1980 e 620 R.O.

1982,

dichiara inammissibile, per irrilevanza, la questione

d'incostituzionalità dell'art. 201 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

sollevata, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso r.d. e in

riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., con ordinanze 24 maggio

1980 e 14 luglio 1982 del Pretore di Bologna in funzione di giudice del

lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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