Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/03/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 49

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1976 dal Tribunale di Grosseto

nel procedimento penale a carico di Gianni Guido ed altri, iscritta al

n. 20 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 59 dell'anno 1977.

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal Tribunale di Grosseto

nel procedimento penale a carico di Jouan Annick Ivonne ed altro,

iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa nel procedimento penale contro Gianni

Guido, Scarcella Otelio, Furi Enrico, Rossi Giuseppe, Rum Andrea,

Mazzuoli Virgilio e Crocchi Bindo, sotto la data del 22 dicembre 1976

(notificata e comunicata l'11 gennaio 1977; pubblicata nella G. U. n.

59 del 2 marzo 1977 e iscritta al n. 20 r.o. 1977), il Tribunale di

Grosseto, ritenuto che la eccezione di nullità degli interrogatori

resi da tre imputati (Gianni, Scarcella, Rossi) al curatore del

fallimento - dichiarato con sentenza 14 luglio 1972 dello stesso

Tribunale - della ILSA s.p.a., senza le garanzie degli arti:. 304 ss.

c.p.p. era allo stato infondata perché gli artt. 304 ss. c.p.p. non

si applicano al curatore fallimentare, che non è organo di polizia

giudiziaria ed è (dall'art. 49 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 abilitato ad

interrogare il fallito e gli organi di una società fallita, ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 49, le cui finalità sono dalla

giurisprudenza identificate nell'acquisizione di dati ed elementi

utilizzabili sia sotto l'aspetto squisitamente patrimoniale della

procedura fallimentare sia sotto l'aspetto squisitamente penale, e

constatato che nel caso di specie il curatore aveva proceduto agli

interrogatori che concorrevano a costituire la base del procedimento

penale, con possibile utilizzabilità anche come prova a carico di

taluni degli imputati, ha giudicato innegabile la stretta correlazione

tra l'eventuale nullità degli interrogatori e le garanzie di difesa

accordate a tutti gli imputati negli artt. 304 ss. c.p.p. dal sistema

che postula il rigoroso rispetto degli artt. 3 e 24 comma secondo

Cost., la cui inosservanza implica una discriminazione tra imputati di

reati fallimentari e imputati di reati comuni, e rilevante la questione

dal momento che le dichiarazioni, rese al curatore ad es. da Scarcella

Otello a fogli 77 a 79 vol. I, non erano state poi confermate e quindi

recepite negli interrogatori successivamente resi dallo stesso

Scarcella, ha sollevato d'ufficio e dichiarato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 49 R.D.

16 marzo 1942 n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo

Cost., nella parte in cui detto articolo non prevede che il curatore (o

gli altri organi ivi menzionati), nel procedere all'interrogatorio del

fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici,

negli artt. 78 u.p., 304 commi secondo e terzo, 304 bis, 304 ter, 304

quater c.p.p..

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; il

Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto con memoria 8

aprile 1977 depositata fuori termini dall'Avvocatura generale dello

Stato il 19 successivo.

2.1. - Con ordinanza emessa nel procedimento penale a carico di

Jovan Annick Ivonne Marie in Marioni, dichiarata fallita con sentenza

28 settembre 1973, e di Marioni Silvano, effettivo gestore della

azienda commerciale della moglie, il 17 ottobre 1977 (comunicata l'8 e

notificata il 25 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 53

del 22 febbraio 1978 e iscritta al n. 571 r.o. 1977), il Tribunale di

Grosseto, richiamata la precedente ordinanza e osservato in ordine alla

rilevanza che quanto meno il reato di cui al capo B della rubrica

(bancarotta fraudolenta per sottrazione di scritture contabili e titoli

di credito) era ascritto anche al Marioni proprio in base alle

dichiarazioni rese al curatore, ha riprodotto il dispositivo della

ripetuta ordinanza emessa il 22 dicembre 1976.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; il

Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto con memoria

depositata fuori termini dall'Avvocatura generale dello Stato il 29

luglio 1978.

3. - Alla pubblica udienza del 24 gennaio 1984 il giudice Andrioli

ha svolto la relazione; la difesa del Presidente del Consiglio dei

ministri non è comparsa. Considerato in diritto :

4. - L'identità della questione impone la riunione degli incidenti

di cui forma oggetto.

5. - La questione sul se contrasti con gli artt. 3 e 24 comma

secondo Cost. l'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui

non prevede che il curatore fallimentare, nel procedere

all'interrogatorio del fallito, debba osservare le garanzie previste

per l'imputato dal codice di procedura penale, sebbene l'interrogatorio

miri ad acquisire dati che possono rilevare anche al fine

dell'accertamento di eventuali responsabilità penali, è da giudicare

infondata perché basata su di una identità di posizione tra

l'imputato e il fallito (e l'amministratore di società fallita, cui

l'art. 146 R.D. 267/1942 estende l'art. 49) che non sussiste perché

l'interrogatorio del fallito opera fuori dell'istruzione penale, per la

quale il comma quarto dell'art. 304, novellato con la riforma del 1969,

non manca di avvertire che nel corso dell'istruzione formale le

dichiarazioni rese in assenza del difensore prima dell'assunzione, da

parte dell'interrogato, della qualità di imputato non possono essere

utilizzate.

Se tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, a fortiori non

debbono essere utilizzate le dichiarazioni rese dal fallito (sia esso

imputato oppur no) al curatore, che - non ha mancato di rilevarlo il

giudice a quo - non è da qualificare neppure ufficiale di polizia

giudiziaria.

Nel dispositivo delle due ordinanze si fa parola anche di altri

organi menzionati nell'art. 49 (giudice delegato, comitato dei

creditori), avanti i quali il fallito è tenuto a comparire, ma la

Corte non prende in esame le due ipotesi perché estranee alla

fattispecie così come accertata dallo stesso Tribunale di Grosseto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale

- sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost.,

dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze 22 dicembre 1976 e 17

ottobre 1977 - dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in

cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del

fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici,

negli artt. 78 u.p., 304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater

c.p.p..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta' l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari